Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24036 del 26/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29159/2010 proposto da:

SALUS s.a.s. di A.A.M., rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Del Federico del foro di Pescara ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Pasteur, n. 5, presso lo studio Giannubilo Flacco;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 246/02/2009 della Commissione Tributaria Centrale Sezione de L’Aquila, pronunciata il 17.2.2009 e depositata il 15.10.2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.6.2019 dal Consigliere Dott. SAIEVA Giuseppe.

RITENUTO

CHE:

1. La SALUS s.a.s. di A.A.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza n. 246/2009 della Commissione Tributaria Centrale Sezione de L’Aquila, pronunciata il 17.2.2009 e depositata il 15.10.2009, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato legittimo l’accertamento dell’ufficio finanziario avente ad oggetto il pagamento delle imposte per l’anno 1981.

2. L’agenzia delle entrate resisteva.

3. In data 4.5.2017 la ricorrente chiedeva tuttavia la sospensione del giudizio e la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.

4. La controversia è stata fissata nella camera di consiglio del 13.6.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. In data 8.1.2019 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Roma, dando atto del pagamento da parte della contribuente di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Spese a carico della parte che le ha sostenute.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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