Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24056 del 26/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10414/2014 proposto da:

C.G., C.E., C.T.M., C.D.A., C.E.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via Adda n. 87, presso lo studio dell’avvocato Albano Mario, rappresentati e difesi dall’avvocato Dattola Silvio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del Commissario rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo San Pio V n. 16, presso lo studio dell’avvocato Gimigliano Massimo, rappresentata e difesa dall’avvocato Chiarella Roberta, Pallone Federica, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.G. s.r.l.

– intimata –

avverso la sentenza n. 1137/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1137/2013 pubblicata il 2-8-2013, la Corte d’Appello di Catanzaro, pronunciando in unico grado, dichiarava improponibile la domanda di opposizione alla stima proposta dagli attori C.G., C.D.A., C.E., C.T.M. e C.E.M., compensando interamente tra le parti le spese del giudizio. La Corte territoriale, rilevata d’ufficio la mancata emissione del decreto di esproprio degli immobili indicati nella motivazione della stessa sentenza, ha ritenuto che la domanda proposta dagli attori fosse improponibile, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità doveva farsi risalire alla Delib. 17 gennaio 2003, il decreto di esproprio andava emesso nel termine del 17-1-2008 ed invece era intervenuto solo il 22-11-2010.

2. Avverso questa sentenza, C.G., C.D.A., C.E., C.T.M. e C.E.M. propongono ricorso, affidato a tre motivi, resistiti con controricorso dalla Provincia di Catanzaro, che ha depositato memoria illustrativa. E’ rimasta intimata la F.G. s.r.l..

3. Con atto depositato in Cancelleria in data 14-6-2019 i ricorrenti, premettendo che nelle more il giudizio avevano ottenuto dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’espropriazione del loro terreno e che non vi era più interesse alla prosecuzione del presente giudizio, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso ed hanno chiesto di dichiararsi l’estinzione del processo.

4.Con atti depositati in Cancelleria in data 14-6-2019 e in data 19/6/2019 l’avvocato dei ricorrenti ha depositato attestazioni di conformità dei messaggi digitali da cui erano stati tratti i messaggi pec contenenti le dichiarazioni di adesione alla rinuncia al ricorso della provincia di Catanzaro e della F.G. s.r.l..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “Violazione dell’art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione di indennità per il periodo di occupazione legittima – nullità della sentenza o del procedimento in parte qua in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 72 e della L. n. 865 del 1971, art. 20, applicabili ratione temporis”. I ricorrenti affermano di aver proposto la domanda diretta ad ottenere la determinazione anche dell’indennità di occupazione legittima e riportano testualmente nel ricorso le conclusioni rassegnate nel primo grado. Lamentano omessa pronuncia su tale domanda, da tenere distinta da quella relativa alla domanda definitiva di esproprio.

2. Con il secondo motivo lamentano “Violazione dell’art. 133, lett. g) c.p.a., artt. 24, 25 e 113 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denegata giustizia”. Deducono i ricorrenti che, ove volesse ritenersi la domanda di cui trattasi implicitamente rigettata, si verificherebbe ipotesi di denegata giustizia, precludendo ai ricorrenti l’accesso alla tutela giursdizionale ordinaria, in violazione degli articoli della Costituzione indicati in rubrica.

3. Con il terzo motivo lamentano “In subordine, violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 72 e della L. n. 865 del 1971, art. 20, applicabili ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ribadiscono i ricorrenti che la Corte d’appello ha assimilato l’indennità di occupazione legittima a quella di esproprio, senza considerare che la prima è del tutto distinta dalla seconda ed è legata al periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità.

4. Con atto depositato in data 14-6-2019 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso. La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dai procuratori delle parti e dalle parti ricorrenti, ed è stata accettata dalla parte costituita Provincia di Catanzaro, come da attestazione di conformità del messaggio digitale da cui era stato tratto il messaggio pec contenente la dichiarazione di adesione alla rinuncia al ricorso della suddetta parte costituita.

5. Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la possibilità di compensare le spese di lite.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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