Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.24063 del 26/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusep – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 83/2017 proposto da:

Comune Casapulla, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Q. Visconti 11 presso lo studio dell’avvocato Angela Fiorentino – ABV & Partners – e rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Iodice, in forza di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Acqua Campania Spa;

– intimato –

e contro

Regione Campania in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliata in Roma Via Poli n. 298 presso lo studio dell’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania e rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale D’Onofrio e dall’avvocato Fabrizio Niceforo in forza di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4828/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

udito l’Avvocato ANTONIO TOMMASO VENTRE in sostituzione per delega dell’avv. IODICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS Luisa, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione per rinuncia.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 18/12/2015 la Corte di appello di Napoli ha rigettato, con l’aggravio delle spese del grado, l’appello proposto dal Comune di Casapulla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 13/4/2010, che aveva accolto la domanda della s.p.a. Acque Campania (già Eni Acqua Campania), quale mandataria della Regione Campania, di condanna del predetto Comune al pagamento della somma di Euro 1.806.182,60, oltre interessi e spese, a titolo di canoni per il servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue per gli anni dal 1992 al 2005.

2. La predetta sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione notificato il 15/12/2016 dal Comune di Casapulla con il supporto di due motivi.

La Regione Campania ha notificato controricorso in data 25/1/2017.

In data 1/3/2019 il Comune ricorrente ha notificato alla Regione controricorrente atto di rinuncia al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La domanda giudiziale nei confronti del Comune di Casapulla era stata proposta dalla s.p.a. Acque Campania, in qualità di mandataria, senza rappresentanza, della Regione Campania.

Le sentenze di primo grado sono state conseguentemente pronunciate nei confronti della predetta società Acque Campania.

Il ricorso è stato notificato a Acque Campania presso uno dei difensori costituiti in secondo grado a un diverso domicilio professionale, in seguito a trasferimento di studio.

La Regione Campania è intervenuta nel giudizio di legittimità, notificando controricorso, senza dar atto delle ragioni del proprio intervento, al cui proposito l’atto è silente: in particolare, la Regione non ha affermato di essere succeduta alla società intimata, nè di essere succeduta a titolo particolare nel rapporto controverso.

Non resta che presumere che quale mandante abbia ritenuto di intervenire in via adesiva nel giudizio di legittimità quale mandante dell’intimata, attività questa inammissibile sia perchè neppure in appello (art. 344 c.p.c.) è consentito l’intervento salvo ai terzi legittimati all’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., sia perchè il controricorso può essere notificato solo dalla parte contro la quale il ricorso è diretto.

2. Ex art. 390 c.p.c. la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione all’udienza o sino alla data dell’adunanza camerale, o finchè non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter, con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto e notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

L’intimata Acque Campania s.p.a. non era costituita e la rinuncia non doveva quindi essere notificata nei suoi riguardi; la rinuncia è stata notificata alla Regione, parte costituita con controricorso da ritenersi inammissibile perchè proposto da soggetto intervenuto solo in sede di legittimità e non parte del giudizio di merito.

Ex art. 391 c.p.c. la Corte deve dichiarare estinto il procedimento.

Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese perchè l’intimata Acque Campania non si è costituita e l’intervento della Regione Campania era inammissibile.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il ricorso per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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