Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.24072 del 26/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5943/2016 proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MINARDI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 762/2015 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che sig. S.F. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza del tribunale di Ragusa che, riformando la sentenza di primo grado del giudice di pace di Comiso, ha respinto l’opposizione proposta dal S. contro il verbale di accertamento con il quale gli era stata contestata la violazione di cui all’art. 180 C.d.S., comma 8, per avere egli – trovato sprovvisto di patente di guida il ***** e, conseguentemente, invitato ad esibire il documento entro trenta giorni presso l’ufficio di polizia – provveduto a tale adempimento solo il 20 marzo 2012, dopo la scadenza del termine assegnatogli;

che con il primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di omesso esame di fatto decisivo in cui il tribunale sarebbe incorso trascurando la circostanza che, contrariamente a quanto contestato con l’impugnato verbale di accertamento, egli aveva esibito la propria patente di guida;

che con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in cui il tribunale sarebbe incorso accogliendo l’eccezione di tardività dell’esibizione della patente, ancorchè la stessa fosse stata sollevata dalla prefettura di Ragusa solo in grado di appello;

che con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 43, deducendo che, per il necessario coordinamento del medesimo con dell’art. 180 C.d.S., comma 8, la sanzione prevista da quest’ultima disposizione potrebbe essere applicata solo quando l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione della patente non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento richiesto esista o meno;

che con il quarto motivo, riferito alla violazione dell’art. 180 C.d.s., in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, il ricorrente deduce di aver commesso la violazione contestatagli per errore sul fatto, avendo ritenuto che il tempestivo pagamento della sanzione pecuniaria inflittagli per essere stato sorpreso alla guida senza patente giustificasse il mancato rispetto del termine assegnatogli per la esibizione della patente;

che la Prefettura di Ragusa ha presentato controricorso; che la causa è stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio del 8.1.19, per la quale non sono state depositate memorie illustrative;

ritenuto:

che il primo motivo di ricorso è infondato in quanto, nella sentenza di appello, non si omette di considerare che il sig. S. ottemperò all’ordine di esibire la propria patente di guida ma si rileva che tale esibizione avvenne dopo la scadenza del termine all’uopo assegnato e si afferma che, ai fini dell’art. 180 C.d.S., comma 8, l’ingiustificata esibizione tardiva equivale alla mancata esibizione (cfr. pag. 2, terzultimo rigo, della sentenza: “correttamente la Pubblica autorità ha provveduto all’emanazione del verbale di accertamento oggetto di causa atteso che all’omessa esibizione va equiparata la tardiva esibizione del documento non giustificata in quanto quest’ultima si concreta in un adempimento non esatto dell’obbligo prescritto dall’autorità, essendo avvenuto oltre il termine individuato nel verbale di contestazione”);

che il secondo motivo di ricorso è pur esso infondato, in quanto la censura con cui l’Amministrazione aveva appellato la sentenza del giudice di pace per essere stato ivi escluso l’illecito in ragione della esibizione, ancorchè tardiva, della patente non introduceva alcuna domanda nuova; l’illecito contemplato dell’art. 180 C.d.S., comma 8, contestato con il verbale opposto, consiste infatti nella ingiustificata inottemperanza all’invito di presentarsi “entro il termine stabilito”;

che il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente ed entrambi vanno giudicate inammissibili, in quanto propongono doglianze che – dall’esposizione dei motivi di opposizione che si legge a pag. 2, primo capoverso, del ricorso (ove si fa riferimento solo alla lamentata violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8) – non risultano proposte tra i motivi di opposizione; di tali doglianze è pertanto preclusa l’introduzione nel corso del procedimento, giacchè, come più volte chiarito da questa Corte (da ultimo nella sentenza n. 27909/18), in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell’atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo;

che pertanto il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola;

che le spese seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro-ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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