Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24115 del 27/09/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5662-2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GAETANO LA LOGGIA, 33, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO SALVUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA NUCCI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BERGAMO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 4792/2017 del GIUDICE DI PACE di BERGAMO, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 13.12.2017, il Giudice di Pace di Bergamo ha rigettato il ricorso proposto dalla cittadina albanese S.S. avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti della stessa dal Prefetto di Bergamo il 3 ottobre 2017. Per la cassazione,ricorre la straniera con quattro motivi. Non svolge difese l’Amministrazione intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il terzo motivo, con cui si deduce l’omesso esame del fatto decisivo “con riferimento alla motivazione dell’ordinanza ex art. 134 c.p.c.” e che va qualificato in termini di nullità della decisione (tale essendo il suo effettivo contenuto), va esaminato con priorità e va accolto.

2. Il GdP ha rigettato il ricorso, limitandosi ad affermare, in modo totalmente apodittico, che l’odierna ricorrente “sarebbe entrata in Italia nell’agosto 2014 e non ci sarebbero prove del suo rientro in Albania”. In tal modo, proprio come gli addebita la ricorrente, ha del tutto contravvenuto all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, obbligo che è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione.

3. Il provvedimento va cassato, restando assorbite le ulteriori censure, con rinvio al GdP di Bergamo in persona di diverso Magistrato, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, al GdP di Bergamo in persona di diverso Magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472