LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22047-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M. & D.B. SRL;
avverso la sentenza n. 2084/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 07/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 2084/13/2017 depositata in data 7 giugno 2017 la CA Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 603/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso della società M. & D.B. Srl contro l’avviso di irrogazione sanzione per II.DD. e IVA 1999;
– La CTR riteneva in particolare che non vi fossero ragioni per riformare la pronuncia gravata, dal momento che l’avviso di accertamento da cui derivano le sanzioni irrogate con il provvedimento impugnato era stato nelle more annullato con diversa sentenza della medesima CTR;
– Avverso la decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi, mentre la contribuente non si è difesa, restando intimata.
CONSIDERATO
che:
– Preliminarmente, l’Agenzia ha chiesto la riunione del presente processo con quello – a suo dire pendente – relativo all’avviso di accertamento da cui derivano e che, pure, sarebbe stato impugnato e pendente in Cassazione. L’istanza non può trovare accoglimento, non essendo nemmeno individuato il numero di registro della causa, non altrimenti identificabile, a fronte di un nutrito contenzioso che vede parte la contribuente e pendente avanti a questa Corte;
– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la CTR pronunciato sulle domande di appello;
– Il motivo è inammissibile. Va ribadito che: “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018 – Rv. 651398 – 01);
– Nel caso di specie, l’Agenzia non riproduce i motivi di appello su cui la CTR non si sarebbe pronunciata, non bastando il generico riferimento ” alle successive pag. 4 e seguenti del citato appello dell’Agenzia, inoltre, erano formulate le doglianze di merito su cui la Commissione non si è pronunciata “. Inoltre, neppure la CTR nel corpo della motivazione non individua i motivi di appello e, di conseguenza, il difetto di autosufficienza non è colmato in tale sede;
– Con il secondo motivo – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR non sospendendo il processo, ha posto a base della decisione una sentenza non definitiva della CTR, relativa all’avviso di accertamento, impugnata con ricorso per Cassazione, e da cui derivano le sanzioni oggi impugnate e, comunque, non ha esaminato le doglianze di merito riproposte in sede di appello;
La censura è fondata, il fatto che la sentenza della CTR sull’avviso fosse stata impugnata risulta reso noto già con l’atto di appello, passaggio riassunto in ricorso per autosufficienza;
– In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, rigettato il primo, la sentenza impugnata dev’essere cassata e rinviata alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019