LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2255-2018 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO ANTIGNANI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA COSTANTINI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3001/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 25/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE S.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della CTR Sicilia che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dalla stessa proposto contro la sentenza della CTP di Frosinone che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento relativo a IRPEF e altri tributi per l’anno 2006. Secondo il giudice di appello l’impugnazione era tardiva perchè a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 12 marzo 2014, l’impugnazione era stata notificata il 28 ottobre 2014, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.
La parte intimata non si costituita.
Il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, e della L. n. 742 del 1969, art. 1, è fondato.
Ed invero, ferma la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, indicata dalla CTR nel 12.3.2014, il termine c.d. lungo, correlato alla pubblicazione della sentenza non notificata, pari a mesi sei in relazione alla formulazione del detto articolo vigente ratione temporis, e considerato il periodo di sospensione feriale (giorni 60), applicabile anche al rito tributario in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, andava a scadere, dopo la ripresa del termine sospeso a far data dal 16.9.2014, il 28 ottobre 2014, epoca nella quale, è ancora la CTR a rilevarlo, venne notificato l’appello del contribuente. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019