Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24138 del 27/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 961-2018 proposto da:

***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CAVASINO;

– ricorrente –

contro

POLARIS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato ENZO FOGLIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA BACHMANN;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2120/2017 – della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Marsala, con sentenza in data 14 settembre 2016, dichiarava il fallimento di ***** in liquidazione s.r.l. su istanza di Polaris s.r.l., constatando come la compagine debitrice non avesse fornito la prova del mancato superamento dei parametri dimensionali previsti dalla L. Fall., art. 1, negli ultimi anni antecedenti la presentazione dell’istanza di fallimento;

2. la Corte d’appello di Palermo condivideva il rilievo del primo giudice e rigettava il reclamo presentato da ***** in liquidazione s.r.l., ritenendo che il mancato deposito dei bilanci impedisse di attribuire valore decisivo alla documentazione prodotta dalla società reclamante al fine di dimostrare il mancato superamento dei parametri dimensionali previsti dalla L. Fall., art. 1;

3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso ***** in liquidazione s.r.l., affidandosi a quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Polaris s.r.l.;

l’intimato fallimento di ***** in liquidazione s.r.l. non ha svolto alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 1, quanto la corte distrettuale avrebbe ritenuto sussistenti le condizioni per la dichiarazione di fallimento sull’errato presupposto che l’omesso tempestivo deposito presso il registro delle imprese dei bilanci relativi agli anni 2014 e 2015 precludesse alla società debitrice di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti per la dichiarazione di fallimento;

4.2 il secondo mezzo assume, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15, comma 4, poichè la corte distrettuale avrebbe interpretato tale norma nel senso di ritenere che all’imprenditore che non depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sia preclusa la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità;

5. i motivi, da trattarsi congiuntamente perchè entrambi inerenti alle modalità di assolvimento da parte del debitore dell’onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti di non fallibilità, sono fondati;

5.1 la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 16067/2018) ha già avuto occasione di chiarire in tema di bilancio, inteso secondo la prospettiva della legge regolatrice dell’insolvenza, che: i) la nozione di bilancio trova fondamento, per le società di capitali, nell’art. 2435 c.c., comma 1, (richiamato per la società a responsabilità limitata dall’art. 2478-bis c.c., comma 2), secondo cui, entro trenta giorni dall’approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429, e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza) deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata (D.L. n. 357 del 1994, art. 7-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 489 del 1994), o attraverso adempimenti telematici; ii) l’adempimento assolve a una funzione meramente informativa, o “conoscitiva”, propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all’interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (cfr. Cass. 6018/1988); iii) i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare L. Fall., ex art. 15, comma 4, sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, in applicazione dell’art. 2435 c.c., (cfr. Cass. 13746/2017): infatti ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l’impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell’imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l’esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di questi adempimenti formali, sicchè in tali casi il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità;

5.2 il che significa non tanto che l’imprenditore debba ritenersi insolvente per il solo fatto che non abbia depositato i bilanci, ma piuttosto che egli, in mancanza di bilanci attendibili, debba assolvere l’onere probatorio della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, in altra maniera;

l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui il mancato deposito dei bilanci toglie valore decisivo alla documentazione prodotta dalla società reclamante e rende di per sè inattendibili i dati esposti nei documenti prodotti, implica invece che la predisposizione e il deposito dei bilanci costituisca la condizione indefettibile perchè si possa valutare la documentazione di diversa natura prodotta dal debitore;

una simile interpretazione del disposto normativo non concede al debitore la possibilità di fornire la prova in maniera alternativa e finisce per attribuire ai bilanci valore di prova legale, valore invece che deve essere negato (Cass. 24548/2016, Cass. 14790/2014), a prescindere dal fatto che ciò avvenga in senso favorevole o sfavorevole all’imprenditore; occorre dunque ribadire il principio secondo cui ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui alla L. Fall., art. 15, comma 4, i quali, non espressamente menzionati nella L. Fall., art. 1, comma 2, costituiscono strumento di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., (Cass. 30516/2018, Cass. 30541/2018);

rimane assorbito l’ulteriore motivo di ricorso;

6. la sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Palermo in diversa cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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