LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26677/2017 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.A.R., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAPA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2280/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 07/11/2016 R.G.N. 270/2015.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO che:
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 7.11.2016, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, ha rilevato l’illegittimità del contratto a tempo determinato stipulato dall’1.12.1999 tra S.A.R. e Poste Italiane s.p.a.;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. e la controricorrente ha resistito con controricorso;
3. la società ha depositato verbale di conciliazione intervenuto in sede sindacale ove risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, con riconoscimento reciproco che “null’altro hanno reciprocamente a pretendere salvo quanto previsto nel presente accordo”, e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
4. il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione essendo sopravvenuto un mutamento della situazione evocata in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 26 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019