Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.24150 del 27/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26677/2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A.R., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2280/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 07/11/2016 R.G.N. 270/2015.

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO che:

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 7.11.2016, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, ha rilevato l’illegittimità del contratto a tempo determinato stipulato dall’1.12.1999 tra S.A.R. e Poste Italiane s.p.a.;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. e la controricorrente ha resistito con controricorso;

3. la società ha depositato verbale di conciliazione intervenuto in sede sindacale ove risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, con riconoscimento reciproco che “null’altro hanno reciprocamente a pretendere salvo quanto previsto nel presente accordo”, e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

4. il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione essendo sopravvenuto un mutamento della situazione evocata in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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