LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18233/2018 proposto da:
S.Z.M., elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo n. 106, presso lo studio dell’avv. Marco Esposito che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce a ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Milano, Procuratore Generale presso la Corte d’ Appello di Milano;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3916/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/07/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Milano ha confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale, proposta da S.Z.M., nato *****, disposto dal Tribunale di Milano.
2. Per la cassazione della sentenza S.Z.M. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui il Ministero Dell’Interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Milano, e il Procuratore Generale presso la Corte d’ Appello Milano, non hanno opposto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
3. deve disporsi il rinnovo della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno, effettuata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e non all’Avvocatura Generale. In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., è infatti nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Cass. Sez. U., 15/01/2015, n. 608; Cass., 17/10/2014, n. 22079).
P.Q.M.
La Corte dispone nuova notifica del ricorso per cassazione al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato. Fissa il termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’adempimento. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019