LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8147/2017 proposto da:
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., incorporante di Equitalia Nord S.p.a., Equitalia Centro S.p.a., Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell’avvocato Tomassini Francesca, rappresentata e difesa dall’avvocato Ruggiero Maria, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della Società ***** S.a.s.;
– intimato –
avverso il decreto cron. 186/2017 del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 24/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/09/2019 dal Pres. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 186/2017 del 24 febbraio 2017, il Tribunale di Nola, ha in parte accolto l’opposizione allo stato passivo fallimentare proposta da Equitalia Servizi di Riscossione Spa contro la sua parziale mancata ammissione allo stato passivo del Fallimento ***** sas.
Secondo il giudice circondariale, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, una parte del preteso credito non poteva essere ammesso al passivo della procedura: a) in quanto le argomentazioni valevoli in ordine alla forza probatoria degli estratti di ruolo (costituenti ormai diritto vivente, di cui il Tribunale prendeva atto) non potevano estendersi alle fattispecie degli accertamenti esecutivi del D.L. n. 78 del 2010, ex artt. 29 e segg. (conv. nella L. n. 122 del 2010), applicabile al caso perchè in vigore dal 1 gennaio 2011, abrogativa anche di parte della precedente disciplina, sicchè i 12 avvisi di addebito e i 3 avvisi di accertamento privi di notifica, versati in atti, non potevano costituire la base per l’ammissione di tali crediti del concessionario allo stato passivo fallimentare; b) perchè alcuni dei crediti posti a base della domanda risultavano prescritti non potendosi accogliere la tesi della società di riscossione sulla vigenza del termine decennale dalla notifica della cartella, in considerazione del dictum delle SU (n. 23397 del 2016).
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso Equitalia Servizi di riscossione SpA, con atto notificato il 25 marzo 2017, sulla base di due motivi con i quali sostiene: i) l’esecutività dei nuovi titoli (gli avvisi di addebito e di accertamento) dopo sessanta giorni dalla loro notifica in sostituzione ed in luogo delle cartelle (la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87,D.L. n. 78 del 2010, artt. 29 e 30); ii) la mancata prescrizione dei crediti previdenziali stante il mancato decorso del decennio (violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 e D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17,18 e 20) non essendo condivisibile l’approdo delle SU nella sentenza menzionata, in ragione del carattere novativo dell’iscrizione a ruolo delle singole voci di credito tributario in origine dovute.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Rileva la Corte che la prima questione sollevata è del tutto inedita e, perciò solo, meritevole di esame nella pubblica udienza, al pari della seconda che intende portare il Collegio alla rimeditazione di un indirizzo interpretativo che ha formato oggetto di numerosi interventi della dottrina e di variegati approdi giurisprudenziali di merito.
La causa deve essere rinviata alla Pubblica udienza e, perciò, in questa sede a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte:
Rinvia la causa a Nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019