Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.24178 del 27/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORIAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14032/2015 R.G. proposto da:

G.G., e V.S., rappresentati e difesi dall’Avv. Massimo Donati, con domicilio in Catania;

– ricorrenti –

contro

GU.ER., PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello di Catania e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, gli ultimi due domiciliati ex lege in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12;

– intimati –

avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania n. 1369/14 pubblicata il 6.11.2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– la Corte di appello di Catania, con decreto del 7 febbraio 2013, ha liquidato nel procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione n. 117/2009, in favore dei periti dottori G.G., V.S. ed Gu.Er., un compenso complessivo di Euro 149.429,43 per onorari, nonchè per il solo Dott. Gu. anche un’indennità chilometrica di Euro 1.647,20 ed Euro 1.000,00 per spese relative a collaboratori autorizzati, ponendo le stesse a carico dell’opponente;

– avverso tale provvedimento ha proposto opposizione la Procura generale presso la Corte di appello di Catania, che veniva accolta e riliquidata in favore dei suddetti periti la complessiva somma di Euro 90.900,00, ferma restando la ulteriore liquidazione in favore del Dott. Gu. della somma di Euro 1.647,20 per indennità chilometrica e di Euro 1.000,00 per collaboratori autorizzati;

– per la cassazione del provvedimento della Corte di appello di Catania ricorrono i dottori G. e V. con unico motivo;

– la Procura generale presso la Corte di appello di Catania, il Ministero della giustizia ed il Gu. sono rimasti intimati;

– in prossimità dell’adunanza camerale è stata depositata memoria illustrativa dal sostituto procuratore generale, Dott. Alessandro Pepe, ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Atteso che:

– con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al D.M. 30 maggio 2002, art. 3, per avere la Corte di appello di Catania fatto erronea applicazione dei criteri di liquidazione, avendo ritenuto trattarsi di “perizia in materia di valutazione di patrimoni, liquidabile quindi ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 3 e cioè secondo gli scaglioni previsti dall’art. 2, per la perizia contabile e fiscali, ridotti alla metà”. I ricorrenti sostengono che nella specie non dovesse essere applicato l’art. 3, bensì l’art. 2 del suddetto decreto, essendosi in presenza di consulenza in materia amministrativa, contabile e fiscale;

– appare pregiudiziale, oltre che necessario, iniziare la valutazione del ricorso dall’esame dei rilievi effettuati dal Pubblico Ministero in sede di memorie difensive.

L’Ufficio di Procura ha rilevato l’esistenza di una questione preliminare: la mancata partecipazione in giudizio, sia nella presente fase sia in sede di merito, dei soggetti sottoposti alla misura di prevenzione.

Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, stabilizzato dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, parte necessaria dei procedimenti di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, ovverosia ogni soggetto esposto all’obbligo di sopportare l’onere economico del compenso (Cass., Sez. Un., 24 aprile 2012 n. 8516).

Nel caso in esame, essendo anche gli imputati al pari degli indagati, in caso di condanna, onerati dall’obbligo di sopportare la liquidazione del compenso, non è configurabile una loro mancata partecipazione al procedimento, per una patente violazione del principio del contraddittorio.

Tale principio è stato poi ribadito in recenti pronunce di questa Corte così massimate: “nel procedimento di opposizione alla liquidazione dei compensi al perito nominato in un giudizio penale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170), l’avviso della udienza camerale deve essere notificato anche all’imputato, parte del processo al quale l’attività dell’ausiliario è riferita, e al suo difensore, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti; sicchè, in difetto di tale adempimento, il provvedimento emesso in Camera di consiglio è nullo per violazione del principio del contraddittorio” (così Cass. 4 aprile 2018 n. 8221).

Ne consegue che, in difetto di tale adempimento, il provvedimento emesso in Camera di consiglio è affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio, rilevabile d’ufficio anche in cassazione. E’ infatti necessario chiarire che, ove manchi la partecipazione di tali soggetti al procedimento, ciò determina non l’inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la “editio actionis” necessaria all’incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice “a quo”;

– in conclusione, questa Corte pronunciando sul ricorso, deve cassare il provvedimento impugnato e rinviare alla Corte di appello di Catania, in persona di diverso consigliere delegato, affinchè provveda all’integrazione del contraddittorio;

– il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania in persona di diverso consigliere delegato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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