LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5582-2018 proposto da:
CURATELA FALLIMENTO ***** SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 42, presso lo studio dell’avvocato ALOISIO ROBERTO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MELEGARI LUCA AMEDEO giusta procura special allegata al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6827/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2019 dal Cons. Rel. Dott. VELLA PAOLA.
RILEVATO
Che:
1. La Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dalla curatela del Fallimento ***** S.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Latina che aveva: respinto la domanda di risarcimento proposta contro il curatore (poi revocato) Z.V. per i danni cagionati nella gestione di una pratica di rimborso Iva; dichiarato improponibile l’ulteriore domanda di restituzione del compenso; rigettato la domanda riconvenzionale del curatore per il risarcimento dei danni subiti; compensato le spese tra attore e convenuto; condannato la curatela attrice alle spese della compagnia assicuratrice Allianz (già RAS) S.p.a., chiamata in causa a titolo di manleva dal curatore, che si era costituita eccependo l’inoperatività della garanzia.
2. Con il ricorso la curatela lamenta la “violazione L. Fall., artt. 38 e 111 e degli artt. 1176 e 1218 c.c.” ma il controricorrente chiede preliminarmente l’integrazione del contraddittorio con Allianz S.p.a..
CONSIDERATO
Che:
4. il Collegio ritiene necessaria l’integrazione del contraddittorio, trattandosi di un’ipotesi di litisconsorzio processuale.
P.Q.M.
Dispone rinvio della trattazione della causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, assegnando termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Allianz S.p.a.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019