LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10905-2018 proposto da:
E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso lo studio dell’avvocato DE SARNO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MONDA GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
M.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1734/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
RITENUTO
Che:
1. Con ricorso del 14 giugno 1991 S.V., quale procuratore generale di D.V.T., proprietaria di un fabbricato in Lacco Ameno confinante con altri beni di proprietà di S.S., lamentava che quest’ultimo aveva modificato lo stato dei luoghi e realizzato un muro che aveva impedito il passaggio che collegava l’area antistante il fabbricato ed il residuo spazio scoperto nonchè la servitù di scolo delle acque piovane che D.V. esercitava verso il fondo di S.; la ricorrente chiedeva pertanto di essere reintegrata nel possesso dell’area antistante il fabbricato nonchè nell’esercizio della predetta servitù di scolo.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 19/4/1993, negava l’interdetto possessorio; quindi, con sentenza n. 1423/2003, dato atto della piena fondatezza della pretesa di parte ricorrente, la rigettava, incorrendo in errore materiale successivamente corretto con ordinanza del 16/2/2004, che disponeva la sostituzione del verbo “rigetta” con “accoglie”.
2. Avverso la sentenza proponeva appello E.A., in qualità di acquirente della proprietà di S.; resisteva M.G., quale erede di D.V.T., che faceva altresì valere appello incidentale tardivo circa l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 10 maggio 2010, n. 1734, dichiarava il gravame principale inammissibile a causa della sua tardività e, di conseguenza, dichiarava l’inammissibilità di quello incidentale tardivo: la Corte dava atto dell’esistenza di una duplice data di deposito sulla sentenza oggetto di gravame, ritenendo la prima idonea a far decorrere il termine annuale di impugnazione, con conseguente tardività di quest’ultima, a nulla valendo la successiva decorrere il termine annuale di impugnazione, con conseguente tardività di quest’ultima, a nulla valendo la successiva ordinanza di correzione attesa la manifesta evidenza dell’errore materiale.
3. Nei confronti di tale sentenza ha agito in revocazione E.A., lamentando l’erronea statuizione circa la tardività del gravame.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 19 gennaio 2018, n. 247, notificata il 30 gennaio 2018, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione.
4. Contro la sentenza n. 1734/2010 ricorre per cassazione E.A., con atto notificato il 29 marzo 2018. L’intimata M.G. non ha proposto difese.
CONSIDERATO
Che:
I. Il Collegio rileva che, preliminare all’esame dell’unico motivo, è la questione della tempestività della proposizione del ricorso. Il termine – si legge a p. 6 del ricorso – è stato sospeso all’udienza del 5 luglio 2017 ai sensi dell’art. 398 c.p.c.. comma 4.
La disposizione prevede che “la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo; tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’uno o l’atro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta”.
Il termine finale per la proposizione del ricorso in cassazione, in caso di sospensione, è quindi rappresentato dalla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione. Non vi è invece uniformità nella giurisprudenza di questa Corte per quanto concerne l’iniziale decorso del periodo di sospensione. Per alcune pronunzie la sospensione decorre dal momento della proposizione della relativa istanza, per altre invece dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione (per il quadro delle pronunzie v. Cass. 3262/2019 che ha rilevato il contrasto e ha rimesso la questione all’esame delle sezioni unite).
Dagli atti a disposizione del Collegio, non risulta nè la data della comunicazione della sentenza che si è pronunciata sulla revocazione, nè la data della proposizione dell’istanza di sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione e, d’altro canto, la data della decisione sulla sospensione è unicamente affermata dal ricorrente.
E’ quindi indispensabile, ai fini della decisione sulla tempestività del ricorso, individuare la data in cui la sentenza sulla revocazione è stata comunicata e le date in cui l’istanza di sospensione del termine per ricorrere in cassazione è stata proposta ed è stata decisa.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la cancelleria acquisisca il fascicolo d’ufficio del giudizio di revocazione, nonchè richieda alla cancelleria della Corte d’appello di Napoli l’indicazione della data di comunicazione della sentenza n. 247/2018.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2a sezione civile, il 5 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019