Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.24366 del 30/09/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10153-2018 proposto da:

PFIZER ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO FALASCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO ANTONINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 02/02/2018 R.G.N. 315/2017.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 2.2.2018, in riforma della decisione del Tribunale di Ascoli Piceno – che aveva rigettato il ricorso proposto da M.S., inteso al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società Pfizer, con inquadramento nella qualifica di impiegata di livello C2, ed al pagamento delle differenze retributive e regolarizzazione contributiva – riconosceva la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e la qualifica di impiegata di livello D2 in favore della M. a decorrere dal 7.1.2010, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal 31.5.2013;

2. di tale decisione ha domandato la cassazione la società, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui ha resistito l’intimata, con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

3. è stato depositato dalle parti verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle stesse il 20 dicembre 2018 ed i difensori hanno presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

4. dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;

5. tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

6. in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;

7. le spese vanno compensate in ragione della presentazione di istanza congiunta delle parti che inducono a ritenere regolate anche le spese in tali termini;

8. non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

P.Q.M.

la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472