LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13528/2014 proposto da:
Equitalia Sud S.p.a. – già Equitalia e.tr. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via F. Confalonieri n. 1 presso lo studio dell’avvocato Cipriani Carlo, rappresentata e difesa dall’avvocato Virgintino Emmanuele, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela del Fallimento ***** S.r.l.;
– intimata –
avverso il decreto n. 1865/2014 del TRIBUNALE di BARI, del 07/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal Cons., Dott. SOLAINI LUCA.
R.G. 13528/14
RILEVATO
che:
Il giudice delegato al fallimento di “***** srl” non ammetteva al passivo della procedura il credito tributario per la somma di Euro 130.779,26, per le causali indicate negli estratti di ruolo allegati al ricorso, in quanto “non risultava notificata la cartella di cui all’insinuazione”.
Con ricorso, ex art. 98 L. Fall., veniva proposta opposizione, da parte del concessionario della riscossione che veniva rigettata dal Tribunale di Bari, sulla base dell’assunto che non era asseverata la provenienza degli estratti del ruolo (cioè, la loro conformità al ruolo medesimo).
Ricorre per cassazione, avverso il decreto del Tribunale, Equitalia Sud SpA, sulla base di cinque motivi, mentre l’intimato fallimento di “***** srl” non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo di ricorso, il concessionario deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2712 e 2719 c.c., in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva rilevato d’ufficio la mancanza dell’attestazione di conformità degli estratti di ruolo al ruolo medesimo, che nella specie era, invece, presente, in assenza del necessario disconoscimento specifico da parte del curatore; il Tribunale, pertanto, si era pronunciato d’ufficio su fatti, modificativi, impeditivi o estintivi della domanda che solo il curatore poteva eccepire, e, pertanto, aveva pronunciato extra petita.
Con il secondo motivo, il concessionario prospetta il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il Tribunale aveva basato la decisione su circostanze che non erano state oggetto di contraddittorio.
Con il terzo motivo, il concessionario denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.L. n. 669 del 1996, art. 5 e degli artt. 2718 e 2719 c.c., in quanto, erroneamente, il Tribunale non aveva rilevato che la copia fotostatica dell’estratto di ruolo conteneva l’attestazione di conformità all’originale compiuta dall’Agente della riscossione (riportata a p. 20 del ricorso, ai fini dell’autosufficienza) corredata del timbro circolare e della sottoscrizione digitale riferita al concessionario (e non ad un singolo funzionario) come richiesto dalla legge.
Con un quarto motivo, il concessionario deduce il vizio di violazione di legge, per errata valutazione delle prove, in particolare, per mancata percezione dell’asseverazione dichiarata mancante (oggetto di distinto giudizio di revocazione).
Con il quinto motivo, il concessionario deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo alla prova della notifica della cartella esattoriale che in assenza di sua impugnazione nel termine di 60 gg., avrebbe dovuto confutare ogni dubbio sul diritto vantato dal concessionario, attesa la definitività ed intangibilità del credito così formatosi.
Il primo e terzo motivo sono fondati, con assorbimento del secondo, quarto e quinto.
Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, infatti, la società concessionaria può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere. Ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all’originale.” (Cass. 31190/2017, 23576/17, conforme Cass. n. 16603718).
Deve infatti rilevarsi che l’entrata in vigore del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 77, che ha abrogato la L. n. 15 del 1968 e le modificazioni del sistema della riscossione, portate dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321 che ha previsto la compilazione e la trasmissione informatica dei ruoli, supera la previsione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, nel provvedimento impugnato.
Tale disposizione, infatti, nel prevedere che “sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi, qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza”, deve ritenersi superata in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria disposta dal citato D.M. 3 settembre 1999, n. 321, che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere.
Ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, non richiedono alcuna asseverazione ed hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all’originale (Cass. sez. L. 31190/2017; sez.V. 16603/2018).
Il riferimento normativo più appropriato, allora, sulla base della legislazione vigente, è rappresentato dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, nel testo sostituito da ultimo dal D.Lgs. n. 235 del 2010, art. 16, comma 1, il quale al comma 2 prevede che “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta, aggiungendo che “resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.
Tale disposizione è senz’altro applicabile al giudizio in esame, posto che l’insinuazione è successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 235 del 2010, art. 16, dovendo peraltro rilevarsi che si tratta di una disposizione a carattere sostanziale, in quanto attinente all’efficacia dei mezzi di prova, applicabile dunque ai giudizi in corso, anche in sede di legittimità, e con il solo limite del giudicato.
Per effetto della citata disposizione ed esclusa, come sopra evidenziato, l’applicabilità del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, non risultando che il curatore abbia sollevato contestazioni in ordine alla conformità all’originale, deve dunque ritenersi che il decreto impugnato non potesse disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti di ruolo prodotti dalla ricorrente, trattandosi di copie parziali su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione ed aventi quindi il medesimo valore del ruolo (Cass. n. 31190/2017).
Va, comunque, evidenziato come nel caso di specie, alla p. 20 del ricorso, viene riportata, ai fini dell’autosufficienza l’asseverazione di conformità e viene “localizzata” la sua collocazione nell’ambito del fascicolo del merito (allegato 2 del fascicolo di opposizione allo stato passivo). Tale asseverazione pur se in copia non risulta disconosciuta dal curatore secondo i termini e i modi fissati da questa Corte (Cass. n. 15790/16).
Accolto il primo e terzo motivo, assorbiti il secondo quarto e quinto, il decreto va cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Bari, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, accoglie il primo e terzo motivo, assorbiti il secondo, quarto e quinto.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019
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