LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7372/2016 proposto da:
G.G., P.G. e S.U., elettivamente domiciliati in Roma, Via Giuseppe Ferrari 11, presso lo studio dell’avvocato Pacifico Antonio, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Rinaldini Francesca e Rinaldini Guido Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Lungotevere Marzio 1, presso lo studio dell’avvocato Macario Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sanzo Salvatore giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Assicuratori dei Lloyd’s per il certificato n. *****, in persona del rappresentante generale per l’Italia, elettivamente domiciliato in Roma, Via Delle Quattro Fontane 161, presso lo studio dell’avvocato Foglia Guido che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Boccia Iolanda giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Assicurazioni Generali S.p.a., Zurich Insurance PLC, Z.F.;
– intimati –
e contro
Z.L.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico 168, presso lo studio dell’avvocato Tantalo Luca che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tucci Vito, giusta procura speciale a margine del controricorso
– già controricorrente e ricorrente incidentale, rinunziante –
e contro
B.M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico 168, presso lo studio dell’avvocato Tantalo Luca, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tucci Giovanna, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– già controricorrente e ricorrente incidentale, rinunziante –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2019 dal Consigliere Dott. VELLA PAOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione o cessazione della materia del contendere nei confronti di S.
e per il l’inammissibilità o il rigetto del ricorso principale.
FATTI IDI CAUSA 1. Il Tribunale di Milano ha accolto l’azione di responsabilità L. Fall., ex art. 146, proposta dal curatore del Fallimento ***** S.r.l. nei confronti degli amministratori, Z.M.L. e B.M.M., nonchè dei sindaci, S.U., G.G. e P.G., rigettando invece le domande di garanzia proposte dal P. contro Generali Assicurazioni S.p.a., Zurigo Compagnia di Assicurazioni s.a. e Assicuratori dei Lloyd’s di Londra.
Con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibili sia l’appello principale proposto dai tre sindaci, sia gli appelli incidentali separatamente proposti dalla curatela e dagli amministratori.
2. Avverso detta ordinanza i tre sindaci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui hanno resistito separatamente con controricorso la curatela, gli Assicuratori dei Lloyd’s e i due amministratori, questi ultimi proponendo anche ricorso incidentale per la cassazione sia della sentenza del Tribunale di Milano che dell’ordinanza della Corte d’appello di Milano.
3. Con decreto del 16/11/2014 il Presidente di questa sezione ha dichiarato parzialmente estinto il processo, limitatamente ai controricorsi con ricorsi incidentali proposti dal B. e dalla Z. nei confronti della curatela fallimentare, a seguito di rinuncia ritualmente accettata.
Successivamente anche lo S. ha rinunciato al ricorso principale, per intervenuta transazione con la curatela controricorrente, a spese compensate.
I ricorrenti P. e G. ed i controicorrenti curatela fallimentare e Lloyd’s – hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Va preliminarmente dichiarata l’estinzione del giudizio, ex artt. 390 e 391 c.p.c., anche nei confronti del ricorrente S.U., il quale ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti con compensazione delle spese, a seguito dell’accordo transattivo raggiunto con la curatela.
4.1. Al riguardo non occorre statuire sulle spese processuali, stante l’intervenuta accettazione della rinunzia da parte della curatela (v. memoria del 16/05/2019 e documentazione allegata), nè sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo, essendo la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame – nella specie, ricorso per cassazione – ma non per quella sopravvenuta (ex multis, Cass. 13636/2015).
5. I quattro motivi del ricorso sono così sintetizzati:
5.1. “Omesso esame del fatto, risultante dagli atti del giudizio e decisivo ai fini dell’accertamento dell’effettiva perdita del capitale sociale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che il CTU ha utilizzato documenti acquisiti fuori dal processo ed omesso di esaminare la documentazione contabile e fiscale della società”.
5.2. “Vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 198 c.p.c., per avere il CTU utilizzato documenti acquisiti fuori dal processo senza il consenso delle parti ed omesso di esaminare la documentazione contabile e fiscale della società (art. 360 c.p.c., n. 3)”.
5.3. “Omesso esame del fatto decisivo della controversia sul punto della insussistenza dell’obbligo di indicazione della carica di sindaco e della validità della polizza per errori pregressi, ai fini della operatività della polizza stipulata da parte del Rag. P.G. con la compagnia assicurativa Generali Assicurazioni ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
5.4. “Vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1341 e all’art. 1342 c.c., sul punto della mancata doppia sottoscrizione delle clausole di polizza ai fini della dichiarata inoperatività della polizza stipulata da parte del Rag. P.G. con la compagnia assicurativa Generali Assicurazioni ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
6. Il ricorso è inammissibile.
7. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che “l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso” (Sez. U, 1914/2016).
7.1. Di recente, la giurisprudenza di questa Corte ha affinato il suddetto principio precisando che: i) l’ordinanza della corte di appello dichiarativa dell’inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, a meno che il provvedimento non sia censurato, per “error in procedendo”, nei casi in cui il relativo modello precedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge (Cass. 26/09/2018, n. 23151 che, ribadita la natura non definitiva dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., comma 1 e art. 348 ter c.p.c., in ragione della proponibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, ne ha escluso l’autonoma impugnabilità in una fattispecie in cui il giudice di appello, nel pronunciarla, aveva confermato l’inammissibilità per tardività delle produzioni documentali effettuate in primo grado dal ricorrente); ii) non costituisce vizio proprio dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., deducibile come motivo di ricorso per cassazione, la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l’appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, posto che l’eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., sia perchè non nuoce al soccombente, sia perchè non impedisce il raggiungimento dello scopo (Cass. 19/02/2019, n. 4870); iii) è inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale si contesti un “error in judicando”, contro l’ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell’appello, per il sol fatto che essa, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perchè tale possibilità è consentita dall’art. 348 ter c.p.c., comma 4, che permette, in tal caso, l’impugnazione di cui al precedente comma 3 anche per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto (Cass. 22/05/2019, n. 13835).
7.2. Tale orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, consente di superare i dubbi incienerati dai precedenti arresti che avevano ritenuto l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., autonomamente ricorribile per cassazione (sia pure nel termine prescritto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, pena il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) – in quanto avente natura sostanziale di sentenza – qualora avesse rilevato l’inesattezza della motivazione della decisione di primo grado e quindi sostituito ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto (Cass. 3023/2018) ovvero integrato la motivazione del giudice di primo grado con “ulteriori “rationes decidendi”” (Cass. 5655/2018).
8. Nel caso di specie, dal ricorso si evince chiaramente che è stata chiesta la cassazione dell’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., con rinvio alla medesima Corte d’appello di Milano, non già per vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale.
9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
10. Trattandosi di ricorso notificato successivamente al 30 gennaio 2013, deve farsi applicazione – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Sez. U, 15279/2017, 24245/2015; Cass. 5955/2014) – del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato, in forza del quale il giudice che definisca l’impugnazione con il rigetto integrale o l’inammissibilità o l’improcedibilità, deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, a norma del detto art. 13, comma 1 bis (Cass. 6028/2018, 5930/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio anche nei confronti di S.U.. Dichiara inammissibile il ricorso principale.
Condanna i ricorrenti P.G. e G.G., in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della curatela del Fallimento ***** S.r.l. e degli Assicuratori dei Lloyd’s per il certificato n. *****, che liquida per ciascuno di essi in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti P. e G., in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019