Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.24439 del 30/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12610/2016 proposto da:

Banco di Brescia San Paolo Cab S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Aureliana n. 2, presso lo studio dell’avvocato Petraglia Antonio U., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.a.s. ***** e del socio accomandatario R.E., in persona del curatore Dott.ssa M.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Barberini n. 67, presso lo studio dell’avvocato Berretta Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Santosuosso Giovanni, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

C.G., P.C., B.G., L.F., Pe.Gi., domiciliati in Roma Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Trentini Carlo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e sul ricorso successivo:

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Aureliana n. 2, presso lo studio dell’avvocato Petraglia Antonio U., che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.a.s. ***** e del socio accomandatario R.E., in persona del curatore Dott.ssa M.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Barberini n. 67, presso lo studio dell’avvocato Berretta Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Santosuosso Giovanni, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Q.V., S.C., elettivamente domiciliati in Roma Via Andrea Bafile n. 5, presso lo studio dell’avvocato Lombardo Carmine, rappresentati e difesi dall’avvocato Massella Michele, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2019 dal Cons., Dott. SOLAINI LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CARDINO ALBERTO, che ha concluso per, in via principale, l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per l’accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto;

udito, per le ricorrenti Banche principale e successivo, l’Avvocato Antonio Umberto Petraglia che ha chiesto l’accoglimento dei propri ricorsi;

udito, per il controricorrente Fall. *****, l’Avvocato Giuseppe Berretta, con delega, che ha chiesto l’accoglimento dei propri scritti;

udito, per i controricorrenti Pe. + altri, l’Avvocato Carlo Trentini che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per i resistenti Q. + 1, l’Avvocato Michele Massella che ha chiesto il rigetto.

R.G. 12610/16.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Verona, in sede di opposizione, ha respinto, due reclami, ex art. 26 L. Fall., avverso distinti provvedimenti di identico contenuto (emessi nell’ambito del procedimento n. 3/15/R.F.), proposti sia dalla Cassa di Risparmio di Bolzano spa che dal Banco di Brescia San Paolo CAB spa (che verranno di seguito riuniti, ex art. 274 c.p.c.), avverso i provvedimenti del giudice delegato al fallimento ***** sas e del socio illimitatamente responsabile della stessa, emessi su istanza del curatore e volti ad eseguire i contratti preliminari di acquisto di due distinti immobili adibiti ad abitazione principale, ex art. 72 L. Fall., comma 8 e, quindi, a disporre il trasferimento degli appartamenti a favore dei distinti promittenti acquirenti, entrambi controricorrenti nel presente giudizio; sulla base di tali provvedimenti del GD, confermati dal Tribunale, pertanto, l’opposizione delle due banche aventi ipoteca sui predetti immobili, per il finanziamento erogato alla società fallita mediante mutuo fondiario doveva considerarsi infondata, atteso che il diritto del creditore ipotecario sarebbe stato soddisfatto sul ricavato della vendita, in via privilegiata.

A fondamento delle decisioni di rigetto delle due opposizioni, il Tribunale, ha rilevato come il versamento della caparra risultava documentato con quietanza avente data certa, ed inoltre, le banche in questione erano prive d’interesse al reclamo, in quanto, l’esecuzione del preliminare era un atto dovuto, in quanto, il curatore non avrebbe potuto sciogliersi, ai sensi del citato art. 72, comma 8, inoltre, i provvedimenti impugnati erano meramente interlocutori, in quanto erano stati emanati dal GD in assenza dei successivi atti autorizzativi necessari per il trasferimento, nè risultava emesso l’ordine di cancellazione delle ipoteche, ex art. 108 L. Fall., comma 2.

Le banche ricorrono per cassazione sulla base di quattro motivi ciascuna, nei cui confronti resistono con controricorso sia la curatela che i promittenti acquirenti degli immobili.

Tutte le parti hanno prodotto memoria, ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, le banche ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 25 L. Fall. e art. 72 L. Fall., commi 1 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, il Tribunale di Verona avrebbe dovuto rilevare che i provvedimenti reclamati trascendevano i poteri di controllo del GD, traducendosi in un’ingerenza di tipo gestionale, nelle prerogative del curatore, al quale doveva essere lasciata la libertà di decidere se eseguire il contratto preliminare ovvero sciogliersi da esso, ed, inoltre, tale ingerenza, se attuata era suscettibile di arrecare grave danno al creditore ipotecario.

Con il secondo motivo, le banche ricorrenti prospettano il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, gli atti impugnati non erano meramente interlocutori, ma erano idonei ad incidere sui diritti soggettivi del creditore ipotecario.

Con il terzo motivo, le banche ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 72 L. Fall., commi 1 e 8, dell’art. 2741 c.c. e dell’art. 108 L. Fall., comma 2, degli artt. 2775 bis, 2825 bis, 2808 e 2855 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto che, ex art. 72 L. Fall., commi 1 e 8, il curatore non avrebbe potuto sciogliersi dal preliminare di vendita con conseguente applicazione della regola cd. della purgazione delle iscrizioni o trascrizioni sul bene in questione e con trasferimento della garanzia, sul ricavato della vendita dell’immobile (art. 2808 c.c.), e ciò, in quanto, l’ipoteca fondiaria della banca era iscritta sull’immobile oggetto del preliminare, prima della trascrizione di quest’ultimo sul bene e le norme di cui alla rubrica affermano la prevalenza dell’ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento dell’intervento edilizio fondiario, D.Lgs. n. 385 del 1993, ex artt. 38 e ss., rispetto al privilegio a favore del promittente acquirente, ex art. 2775 bis c.c., e ciò, in virtù del principio della priorità temporale.

Con il quarto motivo, la banca ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3,24,41,42 e 47 Cost. in riferimento al combinato disposto dell’art. 72 L. Fall., comma 1 e 8, art. 108 L. Fall., comma 2 e artt. 2741,2775 bis, 2825 bis, 2808 e 2855 c.c., qualora fosse confermata l’esegesi delle norme da parte del Tribunale di Verona, e ciò, per l’ingiusta compressione dei diritti acquisiti e per alterazione del grado delle garanzie reali, rese conoscibili attraverso idonei meccanismi pubblicitari.

In via preliminare, occorre procedere alla riunione, ex art. 274 c.p.c., dei due distinti ricorsi per cassazione (ancorchè rubricati sotto il medesimo numero di ruolo) avverso provvedimenti di identico contenuto (emessi nell’ambito del procedimento n. 3/15/R.F.), per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

I primi due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono inammissibili, con conseguente assorbimento del terzo e del quarto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell’art. 26 L. Fall., respinge il reclamo avverso l’atto con cui il curatore ha esercitato, giusta l’art. 72 L. Fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito, sicchè tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., potendo, invero, i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall’attività così esercitata si pretendono far derivare”(Cass. n. 13167/17, Cass. n. 8870/12, Cass. n. 1610/09).

Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto “buongoverno” del superiore principio di diritto, in quanto, i due distinti reclami, ex art. 26 L. Fall., che sono stati impugnati nella presente sede, avevano ad oggetto un provvedimento del GD non avente natura decisoria, perchè esercitava, nell’ambito endofallimentare, la funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito, potendo la banca, se ritenuta pregiudicata dal trasferimento della propria garanzia ipotecaria sul ricavato dell’alienazione (art. 2808 c.c.) dell’immobile promesso in vendita dalla società fallita, contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che, dall’attività così esercitata, si pretendevano far derivare.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, dispone la riunione, ex art. 374 c.p.c., dei due distinti ricorsi per cassazione.

Dichiara i primi due motivi (identici) dei ricorsi così riuniti, entrambi inammissibili, con assorbimento del terzo e del quarto motivo (identici) dei medesimi ricorsi, per come riuniti.

Condanna ciascuna banca a pagare al fallimento controricorrente ed ad ognuno dei distinti promittenti acquirenti degli immobili, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 12.000,00, per ciascuno dei controricorrenti di ognuno dei distinti ricorsi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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