Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.24467 del 01/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28353-2014 proposto da:

AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

STAM TURISTICO ALBERGHIERA MERIDIONALE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VOLTERRA 15, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO TARSIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO DITARANTO;

– controricorrente –

e contro

M.M.P.G., P.A., P.M.P.R., P.T.G., N.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 312/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 06/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio hanno proposto ricorso nei confronti della Società Turistico Alberghiera Meridionale s.r.l. (STAM) nonchè nei confronti di M.M.P.G., P.A., P.M.P.R., P.T.G. e N.G. per la cassazione della sentenza n. 312/2013, resa dalla Corte di appello di Potenza in data 6/11/2013.

Ha resistito con controricorso la STAM, Società Turistico Alberghiera Meridionale s.r.l..

In vista dell’udienza camerale del 7/6/2018, il Procuratore Generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto dell’unico motivo di ricorso.

Il 4/6/2018 l’Avvocatura della Stato ha depositato istanza di rinvio per conto delle amministrazioni ricorrenti, al fine di consentire il perfezionamento dell’accordo bonario in corso di definizione tra le parti.

Con ordinanza del 7/6/2018 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo. In data 27/9/2018 è stato depositato l’atto di transazione concluso tra le parti.

Con atto del 21/1/2019, depositato il 28/1/2019, il Ministero dell’Economia e della Finanze e l’Agenzia del Demanio hanno rinunciato al ricorso.

L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c..

Nulla viene disposto in punto spese, essendo le medesime state regolate dalla transazione intercorsa tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio do cassazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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