Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24479 del 01/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 31664/2018 R.G. proposto da:

AVV. FABRIZIO GIZZI, nella qualità di difensore di U.I., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Gizzi, con domicilio eletto in Roma, alla Via Oslavia n. 30.

– ricorrente –

contro

C.M. E T.M..

– INTIMATE –

avverso la sentenza n. 25673/2018 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 15.10.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13.6.2019.

RILEVATO

che:

– il ricorrente ha chiesto la correzione della sentenza di questa Corte n. 25673/2018, nella parte in cui, accogliendo il ricorso dell’istante, ha condannato C.M. al pagamento delle spese processuali in favore di U.I., senza disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; che l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel ricorso.

RITENUTO

che:

il ricorso sia meritevole di accoglimento, poichè in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010).

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 25673/2018 emessa da questa Corte di Cassazione in data 15.10.2018, mediante l’aggiunta, dopo la frase “condanna C.M. alla rifusione delle spese di lite in favore di U.I., che si liquidano in Euro 2500,00 per il primo grado, in Euro 2700,00 per l’appello ed in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi per il processo dii legittimità, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge”, della seguente espressione: “con distrazione in favore dell’avv. Fabrizio Gizzi, dichiaratosi antistatario”.

Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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