Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.24488 del 01/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4011/2014 proposto da:

L.P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO V.E.

SPINOSO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO GURNARI;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LORELLA FRASCONA’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANDOMENICO CATALANO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. ***** già EQUITALIA ETR S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1187/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 04/07/2013 R.G.N. 1382/2009.

RILEVATO

che:

Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, L.P.D. proponeva opposizione all’intimazione di pagamento n. *****, della cartella ***** e del ruolo su di esse fondato, contestando il diritto alla riscossione coattiva della somma ivi portata di Euro 2.442,36 oltre accessori, pretesamente dovuti all’INAIL per contributi non pagati nell’anno 1995. Dedotta la prescrizione del credito e comunque l’infondatezza della pretesa, chiedeva l’annullamento dell’intimazione così come del ruolo e della relativa cartella dai quali l’intimazione procedeva.

Resistendo l’Inail e la concessionaria Equitalia E.TR. s.p.a., con sentenza pronunciata il 9 dicembre 2008 il giudice di primo grado ha accolto l’opposizione annullando l’intimazione, dichiarando prescritta la pretesa contributiva.

Avverso tale sentenza Inail ed Equitalia proponevano appello; nella resistenza del L. in entrambi i giudizi, dispostane la riunione, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 4.7.13, accoglieva il gravame e rigettava l’opposizione proposta dal L.. Riteneva infondata l’eccezione di quest’ultimo circa la mancata ricezione della notifica della cartella di pagamento, fondata sul disconoscimento dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario il 25.3.03 riferito alla raccomandata ***** cui era allegato il bollettino contenente il numero della cartella di pagamento di cui sopra, ritenendo il disconoscimento assolutamente generico.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il L., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste l’INAIL con controricorso, mentre Equitalia è rimasta intimata.

La causa, dapprima esaminata dalla sesta sezione in sede camerale è stata rimessa alla presente pubblica udienza.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente, senza alcuna indicazione di una delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., si duole del negato valore al disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte da Equitalia inerenti la ricevuta di ritorno della notifica a mezzo posta della cartella di pagamento impugnata, lamentando che gli artt. 2712 e 2719 c.c., non prevedono al riguardo formule sacramentali.

La doglianza, come già ritenuto dall’ordinanza resa in sede camerale, è inammissibile per non essere stato prodotto l’atto (avviso di ricevimento) contestato (disconosciuto) su cui il ricorso si fonda, sia ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sia dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Ciò vale a maggior ragione nella specie, ove viene contestata la genuinità dell’avviso di ricevimento in questione.

Con altro, non meglio qualificato ex art. 360 c.p.c., motivo il L. si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto sufficiente a provare la notifica della cartella di pagamento la sola produzione della ricevuta di ritorno.

Il motivo, strettamente collegato al primo, è infondato, posto che la Corte di merito ha ritenuto, con accertamento di fatto non censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che tale ricevuta dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario il 25.3.03 era riferito alla raccomandata (*****) cui era allegato il bollettino, con attestato di conformità all’originale, contenente esattamente il numero della cartella di pagamento di cui si discute (e sopra menzionato), accertando che tra l’estratto del ruolo e la copia dell’avviso di ricevimento vi era assoluta coincidenza. Posto che l’invocato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, prevede la possibilità di effettuare la notificazione della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la censura si risolve ancora una volta nel contestare la ritualità del ridetto avviso, di cui si è già detto.

Lo stesso dicasi quanto alla telegrafica doglianza in ordine alla sussistenza della prescrizione estintiva della somma pretesa, sempre connessa (conseguente) all’inefficacia della notificazione de qua.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non risultando alcuna dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla sulle spese per Equitalia Sud s.p.a., rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dell’INAIL, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge. Nulla sulle spese quanto ad Equitalia Sud s.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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