Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24495 del 01/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25821-2018 proposto da:

I.U.S., elett.te domic. presso l’avv. LUCA ZUPPELLI che lo rappres. e difende come da procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1327/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

CHE:

I.U.S., cittadino nigeriano, impugnò, innanzi al Tribunale di Brescia, il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale ed umanitaria; con ordinanza del 15.11.16, il Tribunale rigettò il ricorso ritenendo inattendibile il racconto del ricorrente.

Proposto appello, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27.7.18, lo respinse, osservando che: i fatti narrati dal ricorrente erano da considerare in/veritieri per la genericità e le incongruenze emerse, riguardo all’asserita qualità di omosessuale e alla relazione con il compagno australiano; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria poichè in Nigeria non esisteva conflitto armato; era altresì da escludere la protezione umanitaria, considerata l’irrilevanza del lavoro svolto dall’appellante nella comparazione tra la situazione del richiedente asilo nel Paese di accoglienza e quella del Paese d’origine.

Lo I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, nonchè dell’art. 5 T.U.I., comma 6, per non aver la Corte d’appello esaminato la documentazione prodotta e le dichiarazioni del ricorrente, e per non aver attivato i poteri ufficiosi diretti ad un’adeguata conoscenza della situazione della Nigeria.

Con il secondo motivo è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi, per aver la Corte d’appello motivato sull’inattendibilità del ricorrente senza tener conto della situazione socio-politica della Nigeria, e non attivando, peraltro, i poteri istruttori ufficiosi.

Il primo motivo è inammissibile poichè diretto al riesame del giudizio di esclusione dei presupposti della protezione sussidiaria e umanitaria, fondato sulla valutazione di non credibilità del racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale.

Al riguardo, è applicabile il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui i nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 16925/18).

Peraltro, la Corte d’appello ha valutato la situazione sociopolitica della Nigeria e ha altresì escluso la situazione di conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente e la sua vulnerabilità in caso di rimpatrio.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto il Tribunale ha motivato chiaramente circa l’insussistenza dei presupposti delle forme di protezione internazionale e del permesso umanitario, umanitario, mentre il vizio di insufficienza e di motivazione non è declinabile alla luce della formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis.

Nulla per le spese, né per doppio contributo, risultando il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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