Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24497 del 01/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul n. ricorso 29021-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato presso l’avv. ENNIO CERTO che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso,

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. 1818/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipato del 04/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

CHE:

M.F., cittadino del Bangladesh, impugnò, innanzi al Tribunale di Campobasso, il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e dell’umanitaria con ricorso che, con decreto del 27.8.18, fu respinto, osservando che non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, in quanto: le dichiarazioni del ricorrente erano state generiche, senza prospettare un pericolo concreto; nella regione di provenienza del ricorrente non era diffusa violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno (come confermato dall’ultimo rapporto di Amnesty International); non risultava che un rientro nel Paese d’origine lo avrebbe esposto a situazioni di vulnerabilità.

L’istante ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto il Tribunale aveva deciso sulla base di informazioni generiche relative alla situazione generale del Bangladesh, senza attivare adeguatamente i poteri istruttori ufficiosi attingendo a fonti autorevoli ed aggiornate.

Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per non aver il Tribunale valutato compiutamente la situazione personale del ricorrente e la documentazione prodotta, nonchè l’omessa pronuncia sulla protezione umanitaria.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile, essendo diretto al riesame dei fatti inerenti all’esclusione dei presupposti della protezione sussidiaria e dell’umanitaria; al riguardo, il Tribunale ha valutato la situazione socio-politica del Bangladesh sulla base della consultazione dell’ultimo rapporto di Amnesty International, escludendo una situazione di violenza generalizzata, ed ha altresì escluso la situazione di vulnerabilità del ricorrente.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto il Tribunale ha esaminato la situazione particolare del ricorrente, ritenendo però non del tutto attendibili le sue dichiarazioni ed escludendo che da quest’ultime fosse desumibile un concreto pericolo per la sua vita o incolumità nel caso di rientro nel Bangladesh.

Inoltre, va osservato che il ricorrente non ha indicato di avere allegato fatti diversi da quelli oggetto di esame del provvedimento in concreto riconducibili alle forme di protezione indicate.

Nulla per le spese, data la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472