LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20194-2018 proposto da:
G.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO DE SERIIS;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOL1TURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/05/2018;44vLv udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
La Corte:
RILEVATO
che, con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Ancona-Sezione specializzata immigrazione ha rigettato il ricorso di G.O. avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale;
che avverso tale decreto G.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo;
che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, “laddove il Tribunale di prime cure farebbe derivare l’obbligo di documentare le circostanze rese ed allegate alla istanza di protezione internazionale”, mentre “avrebbe dovuto valutare gli elementi peculiari dedotti dal ricorrente”;
che il ricorrente lamenta inoltre che “carente appare la motivazione del mancato riconoscimento della cosiddetta protezione sussidiaria e/o umanitaria”;
ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile in quanto esaurisce il suo contenuto in generiche osservazioni senza confrontarsi con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato, nella quale peraltro non risulta affermato il principio genericamente contestato in ricorso;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; non sussistono i presupposti per il doppio contributo risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, in Euro 2.100,00 per compenso oltre spese anticipate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019