Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24501 del 01/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33086-2018 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO RICCIARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

La Corte:

RILEVATO

che D.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente ritenendo, per quel che in questa sede rileva, che, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come novellato dal D.L. n. 13 del 2007 conv. con modifiche nella L. n. 46 del 2017, il procedimento, regolato dagli artt. 737 e ss. c.p.c., non prevede che venga fissata obbligatoriamente l’udienza di comparizione delle parti; e che quindi, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di cui all’art. 35 bis, commi 10 e 11, la causa andava decisa in camera di consiglio senza disporre tale incombente, attesa la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del processo, così come disposto dalla legge, da parte della Cancelleria.

CONSIDERATO

che, con unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ricorrendo una delle ipotesi derogatorie della regola generale della non indispensabilità dell’udienza: infatti il citato comma 10 prevede che il giudice provveda, visionata la videoregistrazione, e il comma 11 individua tra le ipotesi nelle quali è necessaria la fissazione dell’udienza proprio quella relativa alla mancanza della videoregistrazione stessa, sì che, secondo il ricorrente, doveva essere disposta l’udienza di comparizione ex lege;

che il Ministero dell’Interno, regolarmente intimato, non ha svolto difese;

ritenuto che il motivo è ammissibile, non rilevando in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito (cfr.Cass.Sez.1 n. 10786/19);

che esso è manifestamente fondato alla luce del principio esposto nella recente sentenza di questa Corte, Sez.1, n. 17717 del 5 luglio 2018, così massimata:

“In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito nel D.L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”;

che pertanto il provvedimento impugnato è cassato, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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