Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24502 del 01/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4261-2019 proposto da:

F.J., RICORSO NON NOTIFICATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

La Corte:

RILEVATO

che F.J. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino ha rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

CONSIDERATO

che il ricorso non risulta essere stato notificato alla parte contro cui è proposto;

ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone (cfr.ex multis: Cass.n. 13830/2016); che, in difetto di intimazione, non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Da inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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