Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24503 del 01/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5208-2019 proposto da:

LI.MA. D.C.L. E C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato MARIA FRANCESCA CORRADI, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO PARDINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CANTORE 5, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MATTIA RUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato CINZIA CASTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2888/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

La Corte:

RILEVATO

che LI.MA. D.C.L. E C. S.A.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Firenze ha rigettato il suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti del Fallimento ***** s.r.l. di un pagamento eseguito in favore della ricorrente dalla società fallita;

che il Fallimento ***** s.r.l. ha resistito con controricorso; considerato che, fissata la adunanza camerale, sono state depositate dichiarazioni di rinuncia al ricorso e di accettazione della stessa, rispettivamente notificate.

RITENUTO

pertanto che la declaratoria di estinzione del processo si impone, senza provvedere sulle spese del giudizio stante l’intervenuta accettazione, nè applicare il doppio contributo stante la natura della presente ordinanza definitoria.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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