LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24905-2017 proposto da:
O.B., M.L., O.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMERINO, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI MORGILLO;
– ricorrenti –
contro
FONDIARIASAI SPA, DITTA C.A., AGENZIA GENERALE FONDIARIA SPA- DIVISIONE FONDIARIA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1338/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. O.B., M.L. e O.A. nel 2010 convennero dinanzi al Tribunale di Vasto la società Fondiaria SAI s.p.a. e un agente di quest’ultima, esponendo:
– di essere congiunti di O.A.;
– che la società Ottavia Viaggi s.r.l. aveva stipulato con la società convenuta una polizza r.c.a. comprensiva del rischio di infortuni mortali che fossero occorsi al conducente del veicolo assicurato;
– che il 3.11.2008 O.A. aveva perso la vita in conseguenza d’un sinistro stradale, mentre era alla guida del veicolo assicurato;
– che l’assicuratore aveva rifiutato il pagamento dell’indennizzo dovuto in virtù della suddetta polizza.
Conclusero chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto.
2. La Fondiaria si costituì e offri agli attori la somma di Euro 26.000 circa.
Nel corso del giudizio, il difensore degli attori chiese al giudice che pronunciasse ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per l’importo suddetto.
Il giudice non provvide e fissò i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6.
Il difensore degli attori ritenne di reclamare dinanzi al Tribunale in composizione collegiale la suddetta ordinanza.
Il Tribunale in composizione collegiale dichiarò – ovviamente inammissibile tale reclamo.
Gli attori proposero appello avverso l’ordinanza collegiale di inammissibilità del reclamo proposto avverso un’ordinanza istruttoria. La Corte d’appello dichiarò inammissibile il gravame con sentenza 12 luglio 2017 n. 1338.
Avverso tale sentenza O.B., O.A. e M.L. hanno proposto ricorso per cassazione. Le parti intimate non si sono difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Infondatezza del ricorso.
1.1. E’ superfluo dare conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso oggi all’esame di questa Corte si connota per una infondatezza tanto manifesta, quanto rara.
Gli odierni ricorrenti, infatti, hanno preteso di impugnare con l’appello un provvedimento privo di decisività e definitività (l’ordinanza collegiale dichiarativa di inammissibilità del reclamo). E ciò anche a tacere della singolare iniziativa di reclamare un’ordinanza istruttoria essa stessa non suscettibile di impugnazione.
2. Le spese.
2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.
2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di O.B., M.L. e O.A., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019