Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24547 del 02/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18568/2014, proposto da:

G.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Stevanato del foro di Venezia e Claudio Lucisano del foro di Roma, presso quest’ultimo domiciliato in Roma, via Crescenzio, 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

per l’annullamento della sentenza n. 115/34/14 emessa inter partes il 15/1/14 dalla Commissione Tributaria Regionale del Sicilia, sez. stacc. di Catania.

letto la sentenza impugnata;

letto il ricorso di G.S.;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

letto l’atto di rinuncia del ricorrente, in esito alla domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito con modificazioni in L. n. 96 del 2017 e la relativa ricevuta di presentazione 26 settembre 2017;

letta la ricevuta del versamento dell’importo dovuto;

letto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni in L. n. 96 del 2017, il quale prevede, fra l’altro che:

l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;

preso atto che nel caso in esame non risulta nè diniego della definizione agevolata nè istanza di trattazione, sicchè deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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