Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24579 del 02/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. TONI Novik Adet – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9836/2013 R.G. proposto da:

Jean Pierre s.a.s. di M. & C., in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loris Tosi e Giuseppe Marini, elett. dom. presso lo studio dell’avv. G. Marini in Roma, via dei Monti Parioli 48;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione di Venezia, n. 245/5/2012, depositata il 20 febbraio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

CONSIDERATO

che:

1. la CTC, sezione di Venezia, accoglieva il gravame interposto dalla Direzione Provinciale Uffici Controlli di Venezia avverso la sentenza della CTR del Veneto di accoglimento del ricorso proposto da Jean Pierre s.a.s. di M. & c. contro l’avviso di accertamento riguardante l’IVA per il periodo di imposta 1982;

2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso. Ritenuto che:

3. con nota dat. 20 febbraio 2019 la difesa erariale ha dato atto della comunicazione dell’Agenzia delle entrate circa la regolare definizione della controversia da parte del contribuente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con mod. dalla L. n. 97 del 2017, con il pagamento a tal fine previsto, ed ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese;

4. va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Sez. 6, 3 ottobre 2018, n. 24083), con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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