LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13819/2014 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;
– ricorrente –
contro
T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato RENATO BOTRUGNO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GIUSEPPE PAGLIARULO;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 215/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 05/02/2014 R.G.N. 2784/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto l’opposizione proposta da T.L. avverso la cartella emessa su istanza dell’Inps per il pagamento di Euro 89.153,97 per contributi e somme aggiuntive per gli anni 1985,1992 e 1993 sulla base del decreto ingiuntivo notificato l’1/4/95, mai opposto.
La Corte ha rigettato l’eccezione di prescrizione decennale del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo, essendo stato il termine prescrizionale interrotto dalla notifica della cartella di pagamento in data 22/11/2002 relativa ai medesimi titoli essendo irrilevante il fatto che la cartella fosse stata successivamente dichiarata nulla per violazione del ne bis in eadem.
La Corte ha poi riferito che tutta la posizione debitoria del T. era ormai stata definita, come emergeva dalla CTU svolta in altro giudizio avente ad oggetto contributi relativi al SSN richiesti sulla base del verbale ispettivo del 29/6/1994, giudizio conclusosi con la sentenza n. 2333/2008 passata in giudicato, che aveva esaminato l’intera situazione debitoria del T. pervenendo alla conclusione che il ricorrente era allo stato creditore dell’Inps per l’importo di Euro 4.218,32.
Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione l’Inps con un motivo. Resiste il T..
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. L’Inps eccepisce violazione dell’art. 2909 c.c.. Si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto non dovuti i contributi del 1993, anch’essi oggetto del decreto ingiuntivo non opposto,nonostante che i successivi pagamenti effettuati dal T. in base ai condoni non avessero riguardato il 1993.
Rileva che la Corte aveva erroneamente ritenuto che ogni questione fosse stata risolta sulla base del precedente giudizio concluso con sentenza n. 2333 del 2008, passata in giudicato, non considerando che la CTU, svolta nell’altro giudizio, aveva accertato il condono per gli anni dal 1985 al 1992 ma non anche per il 1993.
3. Il ricorso è infondato. La sentenza n. 2333/2008,che lo stesso Istituto ha provveduto a depositare nel presente giudizio ai fini dell’autosufficienza del ricorso unitamente alla CTU svolta in quel giudizio, ha accertato che il T. attraverso tre condoni (del 1994, del 1996 e del 1997) aveva integralmente assolto ai debiti contributivi accertati con il verbale ispettivo del 29/6/1994 e che anzi era in credito verso l’Inps.
Nel presente giudizio l’Istituto lamenta che i contributi relativi al 1993 non sarebbero stati oggetto del precedente giudicato. Sarebbe stato onere dell’Istituto, qualora avesse ritenuto che la decisione n. 2333/2008 avesse ecceduto i limiti derivanti dalla domanda ed avesse esaminato anche il 1993 pervenendo ad una decisione ultra petita, impugnare quella sentenza.
Risulta, invece, del tutto inammissibile la pretesa dell’istituto che finisce per chiedere un riesame della precedente sentenza passata in giudicato segnalando che il 1993 non era oggetto di domanda e che la pronuncia non avrebbe definito la situazione debitoria e creditoria fra le parti relativa a quel verbale di accertamento 4. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna dell’Istituto a pagare le spese processuali. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna l’Inps a pagare le spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019