LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 10243-2019 proposto da:
LA ROSA ROSARIO difensore di M.V. e MO.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 6207/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RILEVATO
che:
L’avvocato La Rosa Rosario e i coniugi M.V. e Mo.Ma. hanno proposto istanza di correzione dell’ordinanza n. 6207/2019, depositata il 4 marzo 2019, laddove non ha disposto la distrazione delle spese processuali a favore del procuratore, che ne aveva fatto richiesta.
CONSIDERATO
che:
secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566).
Ritenuto che:
per le ragioni esposte, l’istanza deve essere accolta.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 6207/2019, statuendo che nel dispositivo, dopo le parole “oltre accessori come per legge”, debba aggiungersi “spese da distrarsi, per i resistenti, in favore dell’avvocato L.R.R. dichiaratosi antistatario”.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019