LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 25784 – 2018 R.G. proposto da:
S.P. – c.f. ***** – elettivamente domiciliata in Roma, alla via Golametto, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Giovambattista Ferriolo e dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore.
– intimato resistente –
avverso il decreto dei 16.4/5.7.2018 della corte d’appello di Roma, udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2019 del consigliere Dott. Luigi Abete, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Capasso Lucio, che ha chiesto accogliersi il ricorso, dichiararsi la competenza per territorio della corte d’appello di Roma con ogni conseguente provvedimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, alla corte d’appello di Roma depositato in data 6.12.2017 S.P. chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo (quantificato in Euro 3.500,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia) per l’eccessiva durata del procedimento ex lege ” P.” protrattosi per oltre sette anni e definito nel febbraio 2017 con decreto della corte d’appello di Perugia, innanzi alla quale era stato riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale della corte d’appello di Roma inizialmente adita nel luglio 2009.
Con decreto n. 53033/2017 la corte d’appello di Roma, in persona del consigliere designato, dichiarava la propria incompetenza ratione loci e la competenza per territorio della corte d’appello di Perugia.
Avverso tale decreto S.P. proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter.
Resisteva il Ministero della Giustizia.
Con decreto dei 16.4/5.7.2018 la corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava la propria incompetenza per territorio, attesa la competenza ratione loci della corte d’appello di Perugia.
Evidenziava la corte di merito che la L. n. 89 del 2001, art. 3, nel testo in vigore dall’1.1.2016 ed applicabile ratione temporis – “la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto” – è da interpretare nel senso che è competente il giudice del luogo ove il primo grado del procedimento “presupposto” si è sviluppato nel merito.
Evidenziava quindi che era del tutto irrilevante la circostanza per cui il primo grado del giudizio “presupposto” fosse stato inizialmente incardinato presso la corte d’appello di Roma poi dichiaratasi incompetente.
Avverso tale decreto S.P. ha proposto ricorso per regolamento di competenza; ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale della corte d’appello di Roma con ogni conseguente statuizione anche in ordine – con distrazione – alle spese.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.
Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.
La ricorrente ha depositato memoria.
Col ricorso a questa Corte di legittimità l’istante denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, e degli artt. 38 e 50 c.p.c..
Deduce che la decisione impugnata è del tutto illogica e contrastante con i principi di certezza del diritto; che l’interpretazione recepita dalla corte d’appello di Roma lascia privi di tutela i procedimenti “presupposti” conclusisi con una pronuncia di mero rito.
Il ricorso per regolamento di competenza va res p..
E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte di legittimità di cui all’ordinanza n. 9723/2019.
Ovvero l’insegnamento alla cui stregua “il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto”, il cui distretto di appartenenza individua il presidente della corte d’appello competente L. n. 89 del 2001, ex art. 3, si identifica con il giudice che ha definito nel merito il primo grado del giudizio “presupposto” (“anche, eventualmente, a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito”: così in motivazione ordinanza n. 9723/2019, pag. 3) e non già con quello che ha definito con pronuncia di mero rito una precedente fase del medesimo primo grado.
Va dunque dichiarata la competenza della corte d’appello di Perugia, chè ha definito nel merito il giudizio “presupposto”.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza della corte d’appello di Perugia, dinanzi alla quale rimette le parti nel termine di legge.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019