LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3271/2013 R.G. proposto da:
TRENDINTEX s.r.l. in persona dal legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Turci Marco e dall’avv. Fruscione Alessandro, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via G. B. Vico n. 22 presso lo studio del ridetto secondo procuratore;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 147/23/12 depositata il 7/06/2012, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/3/2019 dal Consigliere Succio Roberto.
RILEVATO
Che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello della contribuente società, confermando quindi la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, per IVA all’importazione e dazi doganali oltre a interessi dovuti, riferiti a operazioni di importazione perfezionate nel corso del 2005;
– avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a otto motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, come convertito in legge, del D.M. n. 419 del 1997, del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 5-bis, come convertito in legge, oltre che degli artt. 2,16 dir. CEE 1977/388, 157 dir. CEE 2006/112, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere in sintesi la CTR negato efficacia all’assolvimento dell’IVA non tramite l’introduzione fisica in deposito fiscale, ma per mezzo dell’applicazione del c.d. “reverse charge”, vale a dire tramite autofatturazione;
– il secondo motivo censura analogamente la gravata sentenza per violazione e/o falsa applicazione della Dir. CEE 77/388 del Consiglio, artt. 2 e 10, della Dir. 2006/112 CE, art. 2, del Reg. del Consiglio 1533/1989, art. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1,17, 19, 23, 25, 60 e 67, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9 bis, in relazione tutti all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
– il terzo motivo denuncia vizio motivazionale circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la CTR tenuto adeguato conto delle sentenze penali assolutorie intervenute nei confronti dei legali rappresentanti della contribuente società;
– il quarto motivo censura la gravata sentenza denunciandone la nullità ex art. 112 c.p.c., non avendo la CTR deciso in ordine all’insussistenza di responsabilità in capo alla ricorrente società;
– il quinto motivo denuncia ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. non avendo la CTR pronunciato sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e sulla violazione delle norme sul procedimento amministrativo;
– il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 374 del 2000, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, stante l’insussistenza dei presupposti per la rettifica dell’accertamento;
– il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 nella forma dell’extrapetizione, avendo la CTR statuito anche sulle sanzioni, che non sono oggetto del giudizio;
– l’ottavo motivo consiste nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ex art. 267 TFUE stante il contrasto delle previsioni interne con il diritto dell’Unione in ordine alla mancata previsione nel diritto italiano della legittimità dell’assolvimento dei tributi accertati con il meccanismo del c.d. “reverse charge”.
Considerato Che:
– con memoria datata 13 marzo 2018 l’Amministrazione Finanziaria ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela emesso dall’Agenzia delle Dogane prot. 4816/RU del 2.2.2017 riferito all’avviso di rettifica dell’accertamento qui impugnato n. 25013 del 4.6.2009, con il quale l’Erario revoca la pretesa a suo tempo formulata quanto all’IVA all’importazione e ai dazi doganali connessi;
– che pertanto con riferimento alle pretese ridette va dichiarata cessata la materia del contendere e debbono compensarsi le spese.
PQM
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019