LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22554/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.
– ricorrente –
Contro
EQUITALIA SUD SPA, incorporante Equitalia Polis S.p.A. in virtù di atto per notar C.P. di Roma rep. ***** del *****, in persona del responsabile p.t. del Contenzioso Esattoriale Regionale Dott. I.G., in virtù dei poteri conferiti con procura autenticata nella firma dal Dott. D.L.M., Rep ***** raccolta n. *****, registrato a Roma il ***** al numero *****, in Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di ***** I, rapp.ta e difesa dall’avv. Gioacchino Fabi Bifulco in virtù di procura speciale rilasciata in calce al controricorso ed elett.te dom.ta nel suo studio in Roma via Montesanto 52.
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè
CU.ED..
– intimato –
avverso la sentenza n. 217/32/11 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 1 luglio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28 marzo 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.
FATTI DI CAUSA
1. – Cu.Ed. ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso la cartella di pagamento notificata il 14 gennaio 2008 riguardante l’iscrizione a ruolo per sanzioni amministrative irrogate dall’Agenzia delle dogane di Napoli nel corso del 1999.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto il ricorso.
2. – La Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto il gravame, confermando la pronuncia di prime cure.
3. – L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Equitalia Sud spa resiste con controricorso e ricorso incidentale mentre Cu.Ed., pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – In via pregiudiziale va esaminata la questione concernente il difetto di giurisdizione contenuta nel primo motivo del ricorso incidentale, con cui si contesta il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del giudizio, l’omessa e/o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5. Sussisterebbe, secondo la prospettazione dell’agente della riscossione, il difetto di giurisdizione del giudice tributario poichè le somme di cui alla cartella di pagamento afferivano a sanzioni di carattere amministrativo, irrogate a seguito di abusi edilizi accertati e non rimossi, non riferibili a violazioni di norme tributarie. Su tali basi, con l’atto di appello, la Equitalia Polis spa aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per evidente difetto di giurisdizione, ma la sentenza d’appello ha omesso di pronunciarsi su una eccezione espressamente proposta. Si sottolinea che il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ed è comunque eccepibile da ciascuna delle parti, anche in sede di appello senza decadenze di sorta.
1.1. – Il motivo è fondato.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la controversia relativa all’opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle dogane per violazione del divieto di eseguire costruzioni e altre opere non autorizzate in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 19, esula dalla giurisdizione del giudice tributario e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che abbia rilievo la mera attribuzione del potere sanzionatorio a un ufficio finanziario, vertendosi in tema di rispetto di distanze legalmente predeterminate e comportando detta violazione, in ipotesi di accertata sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, la demolizione del manufatto (Cass., Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7936).
Nel caso di specie, l’agente della riscossione aveva espressamente formulato nell’atto di appello l’eccezione di difetto di giurisdizione e le sanzioni amministrative iscritte a ruolo sono state irrogate dall’Agenzia delle dogane di Napoli nel corso del 1999 a seguito di abusi edilizi accertati e non rimossi.
2. – L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale determina l’assorbimento di tutte le restanti questioni contenute nel ricorso incidentale e in quello principale.
3. – Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti poichè la pronuncia delle sezioni unite del 2013, rilevante nel caso di specie, è successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 28 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019