LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16637/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente – controricorrente in via incidentale –
contro
Associazione Italian Culinary Institute for foreigners, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Garavoglia e dall’Avv. Claudio Lucisano e dall’avv. Sonia Vulcano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Crescenzio, n. 91;
– controricorrente – ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte depositata il 17 dicembre 2013, n. 214/36/13.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 maggio 2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, avverso un capo della sentenza in epigrafe, che ha riconosciuto la detraibilità dell’IVA con riferimento a operazioni pur qualificate come oggettivamente inesistenti e documentate attraverso fatture emesse da G. s.r.l., confermando, per il resto, le riprese a tassazione eseguite dall’Ufficio;
La contribuente ha avanzato, a sua volta, ricorso articolato su tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate in data 23 marzo 2018 ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per avere la contribuente aderito alla definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, provvedendo al pagamento della somma dovuta per il perfezionamento della definizione.
CONSIDERATO
che:
– Sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio per definizione agevolata del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019