Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24697 del 03/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 26786/15, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– Ricorrente –

Contro

M.F., rappresentato e difeso, in virtù di procura in margine al ricorso, dall’Avv.to Domenico Palermo, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Tarcisio n. 93, presso lo studio dell’Avv. Pietro Raimondo;

– Controricorrente –

Avverso la decisione n. 640/04/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, depositata il 28/04/2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28/5/2019 del Cons. Rosita D’Angiolella.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Calabria (di seguito, per brevità, CTR), ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa Amministrazione erariale avverso la sentenza della CTP di Catanzaro (che aveva accolto il ricorso di M.F. avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione erariale ad istanza di rimborso), per difetto di notifica del ricorso introduttivo per aver l’appellante “depositato unicamente copia dell’avviso di ricevimento anzichè quello di spedizione”.

L’Agenzia delle entrate ricorre per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

Con un unico motivo, la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza impugnata ritenuto requisito di ammissibilità per la proposizione dell’appello, il deposito della copia dell’avviso di spedizione del ricorso, dichiarando, conseguentemente, l’inammissibilità del gravame dell’Amministrazione erariale. Viceversa, assume la ricorrente, che il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non può essere ancorato alla data di spedizione de ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del destinatario, sicchè il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova dell’intempestività del ricorso, tale da giustificare la declaratoria d’inammissibilità, essendo stato, tra l’altro, tempestivamente prodotto l’avviso di ricevimento del plico.

La sentenza impugnata, ha motivato la declaratoria di inammissibilità, affermando che ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, la verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante va ancorata al deposito della ricevuta di spedizione del gravame, momento dal quale decorre il termine di trenta giorni per la sua costituzione.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze nn. 13452 e 13453 del 29/05/2017, Rv. 644364-03, confermate dalla giurisprudenza successiva, (tra cui, v. Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 11559 del 11/05/2018, Rv. 648380-01),hanno affermato che: 1) il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollenti alla ricezione); 2) non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.

Nella specie, è incontroverso, diversamente da quanto dedotto dalla parte privata nel controricorso, per averne dato atto la stessa sentenza, che la ricevuta di ritorno è stata depositata dall’Amministrazione contestualmente al deposito in grado di appello del ricorso davanti alla CTR (v. sentenza pag. 1, ultimi due righi). Ciò risolve in radice, nel senso dell’ammissibilità, la questione, in quanto, alla luce dei principi innanzi esposti, il termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente, decorre dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, e non dalla spedizione come ritenuto dai secondi giudici (nella specie, l’appello risulta ricevuto – v. doc. 5 in produzione ricorrente – in data 04/12/2012 e la costituzione dell’appellante è avvenuta il 13/12/2012 – v. doc. 7, in produzione ricorrente. La sentenza di primo grado è stata depositata in data 27/04/2012, sicchè, l’appello è stato ricevuto prima della scadenza del termine per l’impugnazione, scadente il 13.12.2012).

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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