LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6790/2015 R.G. proposto da:
T.A. s.r.l., (già s.p.a.) – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio, n. 32, presso lo studio dell’avvocato Lidia Sgotto Ciabattini che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Giovanni Liguori ed all’avvocato Vincenzo Vassallo la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
KELLER FONDAZIONI s.r.l., c.f. ***** – p.i.v.a. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Cesare Righetti ed all’avvocato Elena Righetti la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia n. 1757/2014, dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità;
sentito il consigliere relatore.
FATTO E DIRITTO
preso atto che la ” T.A.” s.r.l. (già s.p.a.) ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c., al ricorso;
preso atto che, in ossequio al disposto dell’art. 390 c.p.c., comma 3, la rinuncia risulta vistata per accettazione dalla s.r.l. controricorrente e dai suoi difensori;
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione, ritenuto che si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
dato atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R.;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
PQM
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla ” T.A.” s.r.l. (già s.p.a.) ed iscritto al n. 6790-2015 R.G.;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente s.r.l. sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019