Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.24740 del 03/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11594/2015 proposto da:

CAF – CENTRALE ATTIVITA’ FINANZIARIE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI, 73, presso lo studio dell’avvocato COLOMBA DE SIMONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMILIANO MUNI, SALVATORE MARTELLO;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO PROZZO;

– controricorrente –

e contro

TREVI FINANCE 2 SPA, CAPITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4664/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTOE DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato:

che la società CAF – Centrale Attività Finanziarie s.p.a., quale procuratore speciale di Augustus SPV srl (cessionaria del credito dedotto in giudizio, originariamente sorto in capo a Cassa di Risparmio Molisana Monte Orsini), ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Napoli ha accolto integralmente l’opposizione, accolta solo parzialmente in primo grado, proposta dal sig. S.G. avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal tribunale di Benevento per il pagamento della somma recata da cambiali da lui avallate (con concessione di ipoteca su un immobile di sua proprietà), rilasciate nel 1986 dal sig. S.D., con diverse scadenze, in favore della suddetta Cassa di Risparmio Molisana Monte Orsini;

che l’impugnata sentenza ha ritenuto prescritti i crediti fondati su tutte le cambiali dedotte in giudizio (e non solo, come ritenuto dal primo giudice, i crediti fondati sulle cambiali con scadenza anteriore al 31 maggio 1987);

che, in particolare, la corte partenopea non ha condiviso l’assunto del primo giudice che il termine triennale di prescrizione dei crediti fondati sulle cambiali con scadenza successiva al 31 maggio 1987, interrotto dall’inizio dell’esecuzione forzata in danno di S.G. e nuovamente decorrente dalla data di estinzione del procedimento esecutivo, non fosse ancora spirato al di della domanda monitoria (30 luglio 2007);

che, secondo la corte distrettuale, ai sensi della L. n. 134 del 1999, art. 1 bis, la prescrizione, interrotta dall’inizio della procedura esecutiva n. 77/1990, era cominciata a decorrere nuovamente dalla data della declaratoria di estinzione della procedura stessa (25 marzo 2004) ed era quindi già spirata alla data di notifica del decreto ingiuntivo (30 luglio 2007, come sopra accennato), non potendosi condividere l’assunto del tribunale beneventano secondo cui la data di estinzione della procedura esecutiva sarebbe stata da individuare non in quella della ordinanza dichiarativa dell’estinzione del procedimento esecutivo ma in quella della ordinanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento, emessa all’udienza del 17 settembre 2004, fissata per l’audizione delle parti ai sensi dell’art. 172 disp. att. c.p.c.;

che il ricorso per cassazione si articola in cinque motivi;

che con il primo motivo, riferito al vizio di violazione di legge (con riferimento agli artt. 555 e 562 c.p.c., art. 172 disp. att. c.p.c. e L. n. 134 del 1999, art. 1 bis), la società ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe errato nell’identificare la data di estinzione della procedura esecutiva in quella dell’ordinanza dichiarativa dell’estinzione (25 marzo 2004) anzichè in quella (17 settembre 2004) di adozione del provvedimento di cancellazione della trascrizione del pignoramento;

che con il secondo motivo, riferito a vizi di violazione di legge (con riferimento agli artt. 115,167 e 345 c.p.c.) e di omessa motivazione su fatto decisivo e controverso, la società ricorrente si duole che la corte di appello abbia trascurato il rilievo che l’individuazione della data di estinzione della procedura esecutiva immobiliare non aveva formato oggetto di eccezioni e/o contestazioni da parte del creditore opposto nel giudizio di primo grado;

che con il terzo motivo, riferito a vizi di violazione di legge (con riferimento al R.D. n. 1669 del 1933, art. 94 e art. 1937 c.c.) e di insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso, la società ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha negato che S.G. – oltre ad assumersi, con l’avallo, una obbligazione cambiaria – si fosse assunto, con la prestazione del consenso dell’iscrizione di ipoteca, anche un’obbligazione extracambiaria, a contenuto fideiussorio;

che con il quarto motivo, riferito al vizio di violazione di legge (con riferimento all’art. 1310 c.c.), la società ricorrente lamenta che la corte distrettuale, dichiarando inammissibile l’appello incidentale della sua dante causa, non ha riconosciuto che la prescrizione del credito azionato in via monitoria risultava impedita dalla insinuazione della banca creditrice nel passivo del fallimento del debitore principale S.D.;

che con il quinto motivo la società ricorrente dichiara di voler “contestare estensivamente” gli ulteriori motivi sviluppati nell’atto di appello principale del sig. S.G., che la corte partenopea ha ritenuto assorbiti dall’accoglimento del motivo di appello concernente la prescrizione del credito azionato in via monitoria;

che S.G. ha depositato controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio del 15 febbraio 2019, per la quale non sono state depositate memorie;

ritenuto:

che il primo motivo va disatteso, perchè la chiara lettera della L. n. 134 del 1999, art. 1 bis (“per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell’8 settembre 1998… l’effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione”) impone di identificare la data di decorrenza del nuovo periodo di prescrizione in quella della ordinanza dichiarativa dell’estinzione di detto procedimento e non lascia alcuno spazio alla tesi della società ricorrente secondo cui tale data andrebbe identificata in quella della ordinanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento;

che anche il secondo motivo va disatteso, giacchè il richiamo al principio di non contestazione, ivi contenuto, è fuori luogo; tale principio opera in relazione ai fatti dedotti in giudizio, mentre la sentenza qui impugnata non ha in alcun modo modificato l’accertamento dei fatti contenuto nella sentenza di primo grado, ma, in accoglimento di uno specifico motivo di appello, ha corretto l’errore di diritto in cui era incorso il tribunale di Benevento nell’identificare il dies a quo del termine di nella data della dichiarazione di estinzione di tale procedimento, ma nella data dell’ordinanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento;

che il terzo mezzo va anch’esso rigettato, perchè si risolve in una doglianza di merito avverso l’accertamento di fatto operato dalla corte territoriale in ordine alla (in)sussistenza di un accordo avente ad oggetto l’assunzione, da parte dell’avallante, di un’obbligazione fideiussoria aggiuntiva rispetto a quella cambiaria; con tale motivo di ricorso, in sostanza, il ricorrente pretende di riproporre in sede di legittimità una quaestio voluntatis risolta dal giudice territoriale con un motivato accertamento (cfr. ultimo capoverso di pag. 4 e primo capoverso di pag. 5 della sentenza) non censurabile in questa sede se non con il mezzo, e nei ristretti limiti, di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che il quarto mezzo va giudicato inammissibile, non essendo esso pertinente alla ratio decidendi dell’impugnata statuizione, che è di carattere processuale e si risolve nella ritenuta inammissibilità del motivo di appello incidentale con cui la società creditrice sosteneva che la prescrizione dell’obbligazione del garante dovesse ritenersi interrotta dalla insinuazione del creditore nel passivo del fallimento del garantito; nel mezzo di gravame si ripropongono le argomentazioni, già proposte in appello, sul merito della questione, ma non si attinge specificamente la statuizione di inammissibilità dell’appelloi adottata dalla corte partenopea sul rilievo che l’appellante aveva “riproposto le deduzioni già svolte in primo grado senza fare alcun riferimento alle argomentazioni con le quali il Tribunale ha esaminato e disatteso le stesse deduzioni” (pag. 6, penultimo capoverso, della sentenza);

che il quinto motivo, infine, va giudicato inammissibile, in quanto non formula alcuna specifica censura avverso l’impugnata sentenza, ma ripropone in sede di legittimità questioni di merito su cui la corte territoriale non si è pronunciata, ritenendole assorbite;

che quindi, in definitiva, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore del contro ricorrente, avv. Roberto Prozzo, che ne ha fatto richiesta, dichiarandosene antistatario;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Roberto Prozzo, che se ne è dichiarato antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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