LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 29458-2018 proposto da:
C.A., C.N., C.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato MICHELA REGGIO D’ACI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATELLA ROVERSI;
– ricorrenti –
contro
V.M.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 24995/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RILEVATO
Che:
con ricorso per correzione per errore materiale ex art. 391 bis c.p.c., le sig.re C.A., C.N. e C.G. hanno chiesto la correzione dell’errore materiale della ordinanza della Corte di cassazione n. 24995/17, depositata il 23 ottobre 2017, con cui era stato rigettato il ricorso presentato nei loro confronti dalla sig.ra V.M. per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Venezia n. 1069/13, depositata il 7 maggio 2013;
che, in particolare, le ricorrenti lamentano l’errore in cui la Corte di cassazione sarebbe incorsa nel rigo 9 di pag. 1, là dove, esponendo lo svolgimento dei fatti di causa, riferiva che nella sentenza del tribunale di Padova n. 88/07, parzialmente riformata con la suddetta sentenza della corte d’appello di Venezia n. 1069/13 (che aveva rigettato l’appello principale della sig.ra V. e accolto quello incidentale delle sig.re C.), si sarebbe affermato che la sig.ra V. avrebbe ricevuto in donazione dal padre C.S. la complessiva somma di Euro 188.353,31, invece che la complessiva somma di Euro 388.583,31, risultante dalla sentenza n. 88/07 del tribunale di Padova, dalla sentenza n. 1069/13 della corte d’appello di Venezia, dal ricorso per cassazione la sig.ra V. (pag. 7) e dal controricorso delle sig.re C.;
che l’istanza di correzione è stata ritualmente notificata alla sig.ra V., che non ha spiegato difese in questo procedimento ex art. 391 bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
l’errore materiale denunciato dalle ricorrenti è reso manifesto dall’esame degli atti richiamati nell’istanza, e, in particolare, dall’esame della sentenza del tribunale di Padova n. 88/07 e del ricorso per cassazione della sig. V. rigettato con la sentenza di cui si chiede la correzione;
che quindi l’istanza di correzione va accolta;
che non vi è luogo a regolazione di spese, giacchè nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. SSUU 9438/02, Cass. VI n. 14/16).
PQM
La Corte dispone la correzione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, n. 24995/17, depositata il 23 ottobre 2010 (udienza 21.6.17) nei termini che seguono:
– a pagina 1, righi 8 e 9, dove si legge “il de cuius aveva donato, in vita, a V.M. la complessiva somma di Euro 188.353,31” la cifra “188.353,31” va sostituita con la cifra “388.583,31”;
Si dispone l’annotazione della presente ordinanza sull’originale della sentenza oggetto di correzione.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019