Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.24780 del 03/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – rel. Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29753/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8648/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/06/2014 R.G.N. 3873/2012.

RILEVATO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del giudice di pace di Barra che lo aveva condannato a pagare a P.F. la somma di Euro 3.757,36 a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c.;

2. il Tribunale ha ritenuto che l’appello era stato proposto oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., perchè, a fronte della sentenza impugnata notificata incontestatamente il 27.1.2012, esso era stato proposto il 27.2.2012, oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c.;

3. avverso questa sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Direzione Didattica Statale II Circolo di San Giorgio a Cremano hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

4. P.F. è rimasta intimata.

CONSIDERATO

5. il ricorrente con l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 325,326 c.p.c. e art. 155 c.p.c., comma 2;

6. deduce che l’appello, proposto il giorno 27.2.2012, deve considerarsi tempestivo perchè il termine di scadenza del 26.2.2012 doveva ritenersi prorogato di diritto al giorno 27.2.2012 in quanto il giorno 26.2.2012 cadeva di domenica;

7. in via preliminare va rilevato che il ricorso risulta ritualmente notificato a P.F. presso il procuratore costituito e nel domicilio eletto nel giudizio di appello;

8. il ricorso è fondato perchè il termine finale di trenta giorni per la proposizione del ricorso in appello, cadendo il 26.2.2012 (la sentenza di primo grado è stata incontestatamente notificata il 27.1.2012), che coincideva con la giornata della domenica, deve ritenersi prorogato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., al giorno 27.2.2012, cadente di lunedì (ex multis Cass. 17754/2009), data in cui l’appello è stato proposto;

9. il ricorso va conclusivamente accolto e la sentenza impugnata va cassata;

10. la causa va rinviata al Tribunale di Napoli, in persona di giudice persona fisica diversa, il quale farà applicazione del principio di diritto che segue “Il termine per la notificazione del ricorso in appello che cada di domenica è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 3” e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di giudice persona fisica diversa anche in ordine alla spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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