Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24792 del 03/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21893/2018 proposto da:

S.R., quale padre delle minori S.S. e F., elett.te domic. presso l’avv. Stefania Gottero, la quale la rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

S.M., elett.te domic. presso l’avv. Magda N. Naggar che la rappres. e difende con procura speciale a margine del controricorso;

– ricorrente incidentale –

A.S., quale curatore speciale delle minori S.S. e S.F., elett.te domic. presso l’avv. Assunta Confente che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

Procura Generale presso la Corte d’appello di Torino; Tutore provvisorio dei minori, in persona dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

che:

S.M., donna nigeriana, giunse in Italia nel 2011 insieme alla figlia S. (reduce da un precedente matrimonio da cui erano nati quattro figli lasciati in Nigeria) poi raggiunta dal marito S.R.; la coppia si ricongiunse a ***** in una struttura per extracomunitari nell’aprile del 2012, ove nacque una seconda loro figlia; il *****, presso la suddetta struttura, i due coniugi litigarono violentemente e la madre aggredì la figlia S.; successivamente, le due minori furono allontanate dalla struttura e affidate ad una famiglia; il Tribunale dei minorenni, in data 7.2.2103, rigettò un’istanza del Pubblico Ministero di revoca del provvedimento d’allontanamento, contestualmente disponendo una verifica da parte del Servizio di salute mentale ed un accertamento delle condizioni dei genitori; nel frattempo, quest’ultimi videro le figlie in un luogo neutro due volte a settimana; il 19.12.2013, lo stesso Tribunale dispose il collocamento delle minori e della madre presso una comunità, inserimento che ebbe luogo il 10.2.2014.

Successivamente, la M. rifiutò la comunità adducendo di non poter lasciare il posto di lavoro e di non poterne accettare altro, offertole in alternativa part-time; la stessa M., da questo momento, si occupò poco delle figlie, rifiutando di firmare l’iscrizione a scuola delle minori e abbandonò definitivamente la comunità nel maggio del 2014, quando le figlie furono poi trasferite in una casa-famiglia.

Il successivo 30 settembre, la M. non comparve innanzi al Tribunale dei minori per l’audizione fissata; con provvedimento del 24.12.14, il Tribunale per i minori sospese i rapporti tra madre e figlie, promovendo un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Intanto, con relazione del 22.10.15, il Servizio sociale segnalò al Tribunale di aver mantenuto costanti rapporti solo con il padre, mentre la madre era stata vista solo in un’occasione.

A seguito di c.t.u., con sentenza del 7.6.17, il Tribunale dichiarò lo stato di adottabilità delle minori, disponendone l’inserimento in due famiglie diverse munite dei requisiti per accedere ad eventuale adozione. Entrambi i genitori proposero appello; si costituì il curatore speciale delle minori.

Con sentenza dell’8.6.18, la Corte d’appello di Torino respinse gli appelli, osservando che: le varie vicende susseguitesi dal suddetto episodio violento del 26.1.13 e le condotte dei due genitori avevano messo in luce un evidente stato d’abbandono delle minori, accompagnato da gravi carenze delle capacità genitoriali; la motivazione economica addotta dalla madre non giustificava l’abbandono della comunità; la stessa madre dal giugno del 2014 alla primavera del 2015 non aveva incontrato le figlie; il padre, pur puntuale agli incontri con le figlie, non era apparso idoneo a esprimere le capacità genitoriali, specie dopo il distacco dalla moglie, presentando deficit cognitivo, come emerso dalla c.t.u., per cui esprimeva modalità relazionali estremamente povere e disattente; tali carenze di rapporto risalivano al 2015 e, dunque, non erano ascrivibili alla permanenza delle minori in comunità; lo stesso padre non aveva mai pensato ad un progetto realistico per riavere le minori con sè; la madre era stata di fatto assente per un lungo periodo, riprendendo gli incontri con le figlie nel 2016, presentando una duplice espressione della funzione materna, l’una presente e materna e l’altra fredda e trascurante, duplicità ritenuta dal c.t.u. incompatibile con un potenziale recupero delle capacità genitoriali; le successive relazioni dell’Asl di Torino del 25.1.17 e 16.2.17 segnalarono una profonda sofferenza delle minori a causa del perdurare di una situazione d’incertezza in ordine ad un progetto di vita, e che la figlia maggiore S. appariva gravemente deprivata affettivamente ed aveva perso la speranza di ricostruire la sua famiglia d’origine, mentre l’altra figlia F. si era chiusa in una dimensione di chiusura emotiva.

Pertanto, la Corte d’appello concluse ritenendo non recuperabili le capacità genitoriali, rilevando altresì che le soluzioni proposte dal padre, in ordine all’inserimento delle figlie in una casa-famiglia ovvero in affidamento etero-familiare non erano realizzabili perchè le minori erano rimaste troppo a lungo in comunità ed avevano bisogno di riferimenti parentali stabili; nè, in particolare, era attuabile l’affido etero-familiare che presupponeva la transitorietà delle problematiche della famiglia d’origine e la prognosi favorevole sulla recuperabilità di adeguate funzioni genitoriali in tempi ragionevoli e compatibili con le esigenze dei minori.

S.R. ricorre in cassazione formulando quattro motivi.

S.M. ha proposto successivo ricorso affidato a quattro motivi.

Resiste il curatore speciale dei minori con controricorso. Non si sono costituiti gli intimati.

RITENUTO

che:

Con il primo motivo del ricorso di S.R. è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1,2 e 8, in quanto la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto la sussistenza della condizione d’abbandono dei minori a fronte di una situazione che non si presentava così grave ed irrecuperabile, attesa la condotta sempre collaborativa tenuta dal padre e il legame affettivo con le figlie, aderendo alle c.t.u. che non erano complete ed esaustive, non considerando le difficoltà linguistiche del padre dei minori e l’ambiente di provenienza della coppia dei genitori.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1, commi 2 e 3, in quanto la decadenza dalla responsabilità genitoriale era stata pronunciata senza predisporre gli adeguati interventi di sostegno da parte dei servizi sociali, omissione di cui il giudice d’appello non aveva tenuto conto. Con il terzo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in ordine all’ipotesi dell’affidamento etero-familiare, con la ripresa degli incontri del padre con le figlie.

Con il quarto motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione, in ordine alla possibilità di disporre la cd. “adozione mite” con mantenimento dei rapporti del padre con le figlie, richiesta in appello anche dal curatore speciale, istituto che, sebbene non disciplinato dalla normativa, era stato applicato più volte dai giudici di merito e dalla Cedu (con riferimento comunque alla L. n. 184, art. 44, lett. d, per l’adozione in casi particolari).

Con il primo motivo del ricorso di S.M. è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 1984, artt. 1, 8, 10, 12 e 15, dell’art. 3 Convenzione Onu sui Diritti del fanciullo, dell’art. 8 Cedu, nonchè omesso esame di fatto decisivo in ordine al ritenuto stato di abbandono dei minori, lamentando che: la Corte d’appello non aveva tenuto conto delle ottime capacità genitoriali manifestate; le figlie avrebbero dovuto essere collocate subito in comunità dopo il grave episodio del *****, giustificando il suo abbandono della comunità per le esigenze lavorative; che la Corte d’appello non aveva considerato la profonda diversità culturale della ricorrente rispetto al modello occidentale della famiglia; non erano stati espletati idonei interventi di sostegno alla famiglia per il pieno recupero delle capacità genitoriali ed era stato sottostimato il legame con le figlie.

Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame della possibilità di un affidamento familiare e della madre ad un’operatrice della comunità dove la ricorrente soggiornava abitualmente.

Con il terzo motivo è dedotto l’omesso esame della possibilità di un’adozione aperta con mantenimento dei rapporti tra la madre e le figlie, anche in applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 44.

Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione di varie norme della L. n. 184 e dell’art. 3 Convenzione di New York, nonchè omesso esame di fatto decisivo, non avendo la Corte territoriale considerato la natura transitoria delle difficoltà della famiglia d’origine dei minori e la sua superabilità attraverso l’affidamento familiare.

I primi tre motivi del ricorso principale e il primo, secondo e quarto del ricorso di S.M. vanno esaminati congiuntamente poichè tra loro connessi, e accolti.

I ricorrenti lamentano la valutazione di non transitorietà della situazione d’abbandono, materiale e morale, dei minori e la prognosi di irrecuperabilità delle adeguate capacità genitoriali formulata dalla Corte d’appello, con riferimento alla mancata adozione di validi supporti a sostegno della famiglia e al mancato esame della possibilità dell’affidamento etero-familiare.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (Cass., n. 16357/18; n. 881/15).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto che entrambi i genitori non avessero manifestato adeguate capacità genitoriali rispetto alle due figlie, seppure per motivi differenti, e che fosse da escluderne il recupero in tempi brevi, compatibili con le esigenze dei minori.

I motivi sono fondati.

La Corte territoriale ha argomentato dettagliatamente sulla situazione di abbandono, ponendo in evidenza la condotta della madre S.M. la quale, a fine maggio del 2014, lasciò il centro d’accoglienza presso cui erano state collocate le minori, con la motivazione di dover svolgere altrove un’attività lavorativa necessaria per sostenere i quattro figli che si trovavano in Nigeria, essendo cessato il rapporto lavorativo in corso presso la struttura. La Corte di merito ha attribuito a tale condotta una rilevanza dirimente circa la configurabilità dell’abbandono dei minori, ritenendo che gli altri atteggiamenti della S., pur positivamente interpretati, non fossero però idonei ad escludere l’abbandono stesso ed a fondare una prognosi di recuperabilità delle relative capacità genitoriali.

Ora, il collegio ritiene che la Corte territoriale non abbia correttamente applicato le varie norme richiamate della L. n. 184 del 1983, oggetto dei motivi in esame, in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’abbandono delle due figlie minori di S.R. e M., pervenendo ad un convincimento frutto di una non adeguata, complessiva, valutazione dei vari elementi acquisiti. Al riguardo, occorre muovere dalla relazione del c.t.u. espletata in primo grado sulla madre delle minori, da cui si desume una duplicità di atteggiamenti nei confronti delle figlie, nel senso che sono state rilevate non solo criticità, ma anche elementi positivi quali l’affetto che le bimbe nutrivano per la stessa madre che aveva poi indotto sia il Pubblico Ministero in primo grado, che il curatore speciale, in entrambi i gradi, a ritenere fondamentale per le minori il mantenimento dei rapporti con i genitori.

Inoltre, la c.t.u. in secondo grado, Dott.ssa T., ha rilevato che sarebbe stato possibile sostenere i genitori con idonei interventi educativi mirati, ma che l’inserimento in famiglia, operato in contrasto con il provvedimento emesso nel febbraio del 2013 dal Tribunale dei minori – che aveva invece disposto l’inserimento delle minori in una comunità ove era presente la madre che poi ebbe inizio nel 2014 – aveva fatto fallire.

Peraltro, dagli atti emerge che i servizi sociali non hanno mai convocato la S., rimarcando successivamente alcune condotte omissive di quest’ultima.

Al riguardo, alla luce delle varie relazioni di c.t.u. e dei servizi sociali, la Corte d’appello ha ritenuto che la madre delle minori avesse inteso allontanarsi volontariamente da loro per un rilevante periodo alla luce di varie condotte, quali: l’abbandono della comunità a maggio del 2014; la mancata comparizione della S. all’udienza fissata innanzi al Tribunale dei minori il 30.9.14; il fatto che la S. si presentò presso i servizi sociali solo nel febbraio 2015 per rinnovare il permesso di soggiorno delle due bambine.

Inoltre, la Corte territoriale ha rilevato che la madre delle minori aveva rifiutato molti aiuti proposti e non pareva assumere una posizione attiva rispetto ad un possibile recupero della sua competenza genitoriale, soggiungendo che M. aveva una duplice espressione delle funzione materna, a volte presente e capace di fornire una base sicura, ora assente, trascurante, fredda e priva di empatia, situazione complessiva che non risultava compatibile con un potenziale recupero delle sue competenze genitoriali, anche tenendo conto della sua personalità di tipo post-traumatico, con instabilità delle relazioni affettive.

La Corte di merito ha ritenuto altresì che il padre delle minori, S.R., pur essendo stato sempre puntuale agli incontri convenuti con le figlie, non aveva mai espresso alcuna volontà progettuale, evidenziando gravi criticità, quali la scarsa empatia con le bambine, un deficit cognitivo e una superficiale capacità di analisi.

Ora, il collegio osserva che l’esame complessivo dei vari fatti e circostanze, oggetto della decisione impugnata, induce a ritenere insussistenti i presupposti dell’abbandono materiale e morale delle minori e la prognosi di assoluta irrecuperabiità delle capacità genitoriali.

Anzitutto, occorre evidenziare come la Corte d’appello, e in qualche modo, anche i c.t.u., non abbiano adeguatamente considerato la specificità della condizione sociale-familiare della S.M. e delle sue radici culturali. Invero, l’abbandono della comunità presso la quale erano state collocate le figlie minori ebbe luogo a seguito di una vicenda particolarmente dolorosa per la stessa ricorrente, il cui rapporto di lavoro presso la stessa comunità cessò, inducendola a trovare altrove un altro lavoro che, però, non era compatibile con la sua permanenza nella comunità; tale scelta fu necessitata dall’esigenza di sostenere i quattro figli lasciati in Nigeria, come è incontestato.

A tale motivazione della condotta della ricorrente non è stato attribuito il giusto rilievo, avendo la Corte d’appello ritenuto che la suddetta scelta lavorativa, sebbene comprensibile, non giustificasse l’abbandono delle figlie. Invero, la S. fu posta di fronte ad una drammatica scelta, posto che il rifiuto del nuovo lavoro avrebbe implicato, verosimilmente, una grave trascuratezza nei confronti degli altri figli in Nigeria, sicchè non può negarsi che la condotta della ricorrente sia da ascrivere ad un autentico stato di necessità.

Quanto ai fatti successivi, tutti interpretati in un’ottica negativa, nel senso dell’espressione di una certa volontà della S. di allontanarsi dalle figlie, essi sono da valutare in un differente contesto che muove, appunto, dall’iniziale scelta necessitata di lasciare la comunità per preservare l’attività lavorativa. Inoltre, va osservato che la negativa valutazione dell’abbandono della comunità non ha tenuto conto del fatto che, come riconosciuto dalla c.t.u., Dott.ssa D.R., di secondo grado, tale condotta era stata considerata dalla S. come una forma di protezione delle bambine, affidandole alle istituzioni; al riguardo, lo stesso curatore speciale riconobbe, nella relazione del Servizio di Psicologia del 3.6.16, che l’inserimento in una comunità di una donna nigeriana potesse essere difficilmente compreso ed accettato dalla medesima per varie ragioni attribuibili alle specifiche radici culturali della donna.

Alla luce dei fatti esposti, non sussistono i presupposti per ritenere con la necessaria certezza che la S. avesse voluto abbandonare le figlie, certezza che la Corte d’appello ha inteso trarre dalle vicende narrate, configurate come diretta conseguenza dell’allontanamento della ricorrente dalla comunità.

Ne consegue anche la fondatezza della doglianza afferente al mancato sostegno ai genitori delle minori che si sarebbe potuto attuare con adeguati interventi di presa in carico socio-sanitaria, come evidenziato dal c.t.u. in secondo grado, Dott. T.. Al riguardo, lo stesso Pubblico Ministero in primo grado, e il curatore speciale, in entrambi i gradi, hanno concluso nel senso di ritenere fondamentale per le bambine il mantenimento dei rapporti con i genitori. Invero, dagli atti s’evince che i Servizi sociali non hanno apportato alcun aiuto o sostegno alla ricorrente, tanto che il c.t.u. Dott.ssa T., ha fatto riferimento a comportamenti ostacolanti nei confronti della S..

Pertanto, la decisione della Corte d’appello di ritenere non percorribili i progetti formulati di sostegno ai genitori delle minori in una comunità ove soggiorna attualmente la S., ovvero di affidamento etero-familiare, al fine di non interrompere i rapporti con i genitori, in quanto fondata sull’assunto dell’irrecuperabilità delle rispettive capacità genitoriali, non è condivisibile.

Infine, il quarto motivo del ricorso principale e il terzo del ricorso di S.M. sono inammissibili. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo in ordine alla possibilità dell’adozione cd. “aperta” o “mite”, sebbene non contemplata dal nostro ordinamento.

Al riguardo, va osservato che mentre l’adozione tradizionale (legittimante) prevede che quando un bambino viene dichiarato adottabile ed entra nella nuova famiglia adottiva debba interrompere ogni rapporto con la propria famiglia di origine, l’adozione cd. “mite” non recide tale legame e anzi permette di conservare un fievole rapporto con la famiglia d’origine. Taluni ritengono che questa sia la risposta per molti minori presenti negli istituti italiani, che non sono in stato di abbandono totale da parte della famiglia d’origine ma il loro rientro in essa è comunque impossibile. Di qui, l’ipotesi in esame in cui la famiglia d’origine potrà continuare ad avere notizie del minore ed eventualmente a vederlo con modalità protette.

Premesso ciò, i ricorrenti hanno invocato la L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d, secondo il cui disposto i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni previste dall’art. 7, comma 1, nei quattro casi ivi indicati. Si tratta dell’adozione dell’orfano da parte dei parenti o da parte di chi avesse già con lui un rapporto stabile e duraturo, maturato anche nel corso di un affidamento familiare (lett. a) modificata dalla L. n. 173 del 2015); dell’adozione del figlio del coniuge (lett. b); dell’adozione del minore per il quale risulti la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” (lett. d). A queste ipotesi è stata aggiunta, con la riforma del 2001, l’ulteriore ipotesi del minore affetto da handicap ai sensi della legge del 1992, che sia orfano di padre e di madre (lett. c).

L’adozione in casi particolari costituisce, dunque, uno strumento di chiusura che intende realizzare il preminente interesse del minore ad essere accolto in una famiglia in ipotesi specifiche utilizzando a tale scopo uno strumento giuridico dotato di effetti più limitati.

Tuttavia, nel caso concreto, i fatti oggetto di causa non rientrano nella fattispecie contemplata dal richiamato art. 44, non sussistendo gli specifici casi particolari disciplinati.

Inoltre, il vizio dedotto in entrambi i ricorsi è declinato riguardo alla fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sicchè il motivo è inammissibile non configurando l’omesso esame di un fatto decisivo, secondo l’accezione accolta dal consolidato orientamento interpretativo di questa Corte a tenore del quale l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass., SU, n. 8053/14; n. 27415/18).

Orbene, nella fattispecie, la doglianza riguarda l’omesso esame della possibilità di ritenere configurabile, in via interpretativa, l’istituto dell’adozione cd. mite, essendo dunque da escludere che essa sia riferibile all’omesso esame di un fatto storico, nell’accezione fatta propria dal richiamato orientamento giurisprudenziale.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, anche per le spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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