Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24796 del 03/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25731/2014 proposto da:

S.M., S.C., S.P., quali eredi di C.G. e Sp.Pa., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentati e difesi dagli avvocati Della Fontana Giovan Ludovico, Della Fontana Guglielmo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Enel Distribuzione S.p.a. e Terna S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Bertoloni n. 44, presso lo studio dell’avvocato Prof. De Vergottini Giuseppe, che le rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Caturani Cesare, Funes Carla, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1576/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2019 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1576/2013, depositata in data 2/9/2013, – in controversia promossa da Enel Distribuzione spa e da Terna spa nei confronti di Sp.Pa. e di S.M., S.P., S.C., quali eredi di C.G., nel frattempo deceduta, per sentire accertare, in opposizione alla stima operata dalla Commissione Provinciale Espropri nel 2005, le giuste indennità di asservimento e di occupazione spettanti ai convenuti, proprietari di terreni assoggettati a servitù di elettrodotto, per effetto di atto di asservimento definitivo del Comune di Modena del marzo 2001, per il transito delle condutture ENEL-TERNA, nell’ipotesi in cui il Consiglio di Stato, davanti al quale era stata appellata una sentenza del TAR di Bologna di annullamento del provvedimento impositivo della servitù di elettrodotto, dichiarasse la legittimità degli atti del procedimento di asservimento, – ha determinato in Euro 2.041,47, per il periodo dal 22 luglio 1999 al 22 luglio 2000, ed in Euro 1.360,98, per il periodo successivo, sino al marzo 2001, oltre interessi legali, l’indennità per l’occupazione temporanea ed in Euro 211,28, l’indennità per la servitù definitiva.

In particolare, la Corte d’appello, premesso che si tratta di terreno agricolo e che il valore dello stesso, unitario (non stimato correttamente in sede di CTU, essendosi la stessa svolta prima dell’intervento della Consulta con sentenza n. 181/2011), doveva essere individuato in Euro 7,75 al mq, indicato dalla Commissione, in difetto di specifica contestazione, ha ritenuto di disattendere le conclusioni del consulente tecnico nominato, il quale aveva stimato sussistente la diminuzione di appetibilità commerciale degli immobili, sulla base di valutazione “generica… ed incomprensibile in considerazione dell’altezza da terra delle condutture, la lontananza decine di metri dagli edifici, l’indimostrato superamento dei limiti legittimi delle emissioni e la natura generale del vincolo imposto dal passaggio dell’opera pubblica”. La Corte di merito ha quindi confermato la stima della Commissione, per quanto concerne la fascia di asservimento correlata al solo transito delle condutture (mq 109), pari ad Euro 211, 18 (un quarto del valore venale dell’area interessata), non accogliendo le ulteriori richieste degli attori per difetto di prova, atteso che la destinazione del bene era indiscutibilmente agricola, non erano apprezzabili limitazioni alle colture seminative al di là della fascia di transito delle condutture e, quanto al danno da campi elettromagnetici, non era stato neppure specificamente dedotto un indizio di superamento dei limiti legittimi. In relazione all’indennità di occupazione temporanea, la Corte d’appello ha ritenuto di doverla determinare per un periodo di un anno ed otto mesi, su di un area occupata di mq 3161, prendendo come base di calcolo il valore venale (Euro 7,75 al mq) dell’intera area sottratta ai proprietari.

Avverso la suddetta pronuncia, S.M., S.P., S.C., quali eredi sia di C.G. sia di S.P., nelle more del giudizio pure deceduto, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di Enel Distribuzione spa e di Terna spa (che resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato in unico motivo). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5 di fatto decisivo, rappresentato dalle risultanze della consulenza tecnica espletata, in ordine al deprezzamento dei fabbricati a causa della loro ubicazione e distanza dall’elettrodotto (per diminuzione del valore commerciale legata a motivazioni di carattere estetico/ambientale e psicologico); 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 1775 del 1933, art. 123, T.U. sulle acque ed impianti elettrici e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 sempre in relazione alla quantificazione dell’indennità operata dalla Corte d’appello; 3) con il terzo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato dall’asservimento delle zone di rispetto previsti nel decreto di costituzione della servitù coattiva per le aree di proprietà dei ricorrenti, avendo invece la Corte d’appello tenuto conto soltanto dell’area necessaria al transito delle condutture; 4) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 1775 del 1933, art. 123 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 sempre in relazione alla quantificazione dell’indennità operata dalla Corte d’appello, prescrivendo l’art. 123 citato che, per l’area su cui si proiettano i conduttori, venga corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture e, per le aree occupate dai basimenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, venga corrisposto il valore totale, avendo invece la Corte d’appello riconosciuto l’indennizzo solo per l’area di transito e non anche per la zona di rispetto, di ben mq. 4.453 imposta dallo stesso atto costitutivo della servitù.

2. Enel e Terna propongono ricorso incidentale condizionato in unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 2359 del 1865, art. 71 ss. e L. n. 865 del 1971, art. 20 avendo la Corte d’appello di Bologna liquidato l’indennità di occupazione prendendo come base di calcolo il valore venale della superficie totale individuata dalla deliberazione della Giunta del Comune di Modena del 1999, recante l’autorizzazione all’occupazione d’urgenza delle aree da asservire e non la sola indennità di asservimento, laddove, nell’ipotesi di asservimento, le uniche aree materialmente occupate sono in effetti quelle necessarie alla realizzazione del basamento dei sostegni e/o quelle necessarie al transito, mentre tutte le aree rimanenti destinate all’asservimento (le aree di proiezione dei conduttori e fasce di rispetto laterali dei conduttori stessi) rimangono nel pieno godimento e nella piena disponibilità del proprietario e, nella specie, alcuna area era stata sottratta alla piena disponibilità e godimento dei proprietari e, stante la notevole altezza dei cavi rispetto al piano di campagna, i lavori stessi di tesatura dei conduttori e delle funi di guardia non avevano comportato nessuna sottrazione di area alla piena proprietà e godimento dei proprietari.

3. La prima censura è infondata, avendo la Corte territoriale vagliato espressamente le risultanze peritali ed affermato, motivatamente, di non condividerne le conclusioni. Non vi è stato dunque l’omesso esame lamentato nella censura.

4. Il secondo motivo è del pari infondato.

Quanto al deprezzamento per il fondo residuo, da valutare alla stregua del precetto di cui al TU n. 1775 del 1933, art. 123, comma 1, trattandosi di vicenda antecedente l’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale componente dell’indennizzo (e dunque del risarcimento) non opera in modo indistinto ed automatico, ma può essere attribuita, solo, quando sia dimostrata l’attualità del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in conseguenza della costituzione della predetta servitù (cfr. Cass. 3751 del 2012; n. 141 del 2003; 9343 del 1998, 954 del 1988) incidenza causale che non può essere individuata nella mera vicinanza con l’opera pubblica (Cass. n. 26265 del 2005).

Questa Corte (Cass. 9343/1998) da tempo ha affermato che, in tema di servitù di elettrodotto, “il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1735, art. 123, comma 3, (il quale stabilisce che, al proprietario del fondo compete, in conseguenza dell’imposizione della servitù, tra l’altro, un indennizzo corrispondente ad un quarto dell’area strettamente necessaria al transito per il servizio e la manutenzione delle condutture), comporta che, tranne che non sia provato, in relazione alla particolarità del caso concreto, il coinvolgimento dell’intera area sulla quale si proiettano i conduttori, l’indennità pari ad un quarto del valore, debba ragguagliarsi al valore non dell’intero fondo, ma dell’area strettamente necessaria al transito per il servizio e la manutenzione delle condutture”. Ciò dunque, comporta che, salvo che non venga provato, in relazione alla particolarità del caso concreto, il coinvolgimento dell’intera area sulla quale si proiettano i conduttori, alcun indennizzo può essere riconosciuto in via automatica per la rimanente zona di proiezione dei conduttori, detratta la fascia di transito, e per le fasce di rispetto laterali.

A tale stregua, la genericità della doglianza, a fronte dell’accertata natura agricola del terreno (ed i ricorrenti avevano allegato una svalutazione di fabbricati rurali presenti sui mappati non interessati direttamente dall’asservimento e dei terreni asserviti, senza contestare la loro natura agricola), esclude, anche in parte de qua, la sussistenza di alcun vizio della sentenza impugnata (e peraltro il riferimento a Cass. 22148/2010 ed a Cass. 14996/2013, presente in ricorso, non è pertinente atteso che le potenzialità edificatorie del terreno, ai fini dell’incidenza sulle stesse della realizzazione dell’elettrodotto, non rilevano).

Questa Corte ha poi chiarito (Cass. 55515/2017; Cass. 15629/2016) che, in tema di indennizzo conseguente all’imposizione della servitù di elettrodotto, “il deprezzamento di valore del fondo asservito, in conseguenza del danno alla salute che può, in tesi, derivare dai campi elettromagnetici – risarcibile in un giudizio ordinario come danno alle persone – esula dall’ambito delle voci ordinarie da liquidare nel diverso ambito risarcitorio da costituzione della servitù, restando comunque escluso che la riduzione di valore del fondo possa presumersi, dovendo piuttosto essere specificamente accertata e ritenuta sussistente nel caso concreto”.

La Corte territoriale ha ritenuto che non fosse stato offerto neppure un indizio in ordine al superamento dei limiti di legge.

5. I restanti motivi, da trattare unitariamente in quanto relativi allo stesso profilo di quantificazione del pregiudizio indennizzabile, affrontato come vizio motivazionale nel terzo motivo e come vizio di violazione di legge nel quarto, sono del pari infondati.

Richiamati i principi di diritto riportati al par. 4, va ribadito che, nella specie, è pacifico che non vi è stata infissione di basamento alcuno nei terreni asserviti e che la fascia di transito centrale è di mq 109. Ora, alcun pregiudizio effettivo è stato provato con riguardo alla fascia di proiezione dei conduttori (detratta l’area destinata alla fascia di transito) ed alla residua area asservita, nè con riguardo alle attività agricole praticate sui terreni, considerata anche, come ha ritenuto la Corte d’appello, l’altezza dei conduttori.

Le censure risultano poi inammissibili nella parte in cui intendono introdurre un sindacato di merito sull’apprezzamento dei fatti accertati in sede di merito.

6. Il ricorso incidentale condizionato è di conseguenza assorbito.

7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore delle controricorrenti, in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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