Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24804 del 03/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1944-2018 proposto da:

L.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO FALVO;

– ricorrente –

contro

L.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1966/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO ANTONELLO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L.P.A. – che aveva appaltato al sig. L.F. la trasformazione in bar (con la fornitura dell’impiantistica e delle necessarie apparecchiature) di un locale sito in Rossano Calabro – ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte di appello di Catanzaro che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda da lei proposta nei confronti del L. per la eliminazione dei vizi dell’opera appaltata o la proporzionale riduzione del prezzo, oltre che per il risarcimento dei danni da inesatta esecuzione dell’appalto.

La corte catanzarese ha ritenuto che l’attrice non avesse assolto all’onere, su di lei gravante, di provare i vizi dell’opera dedotta in contratto.

Il ricorso della sig.ra L.P. si articola su tre motivi, tutti variamente volti a censurare la statuizione della corte di appello in punto di riparto dell’onere probatorio e di mancato assolvimento del medesimo da parte della ricorrente.

Il sig. L. non ha spiegato difese in questa sede.

La causa è stata chiamato all’adunanza di camera di consiglio del 10.1.2019 sulla base di una proposta di rigetto del ricorso formulata dal designato consigliere relatore; per tale adunanza la ricorrente ha depositato una memoria.

Il Collegio ritiene che la decisione sul ricorso involga la soluzione di questioni che, in difetto di evidenza decisoria, risulta opportuno trattare in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza davanti alla Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472