Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24808 del 03/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29224-2017 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO FINOCCHIARO;

– ricorrente –

contro

PREFETTO della PROVINCIA di RAGUSA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 98/2017 del GIUDICE DI PACE di RAGUSA, depositata il 27/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di pace di Ragusa ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal cittadino gambiano S.M. per opporsi al provvedimento espulsivo emesso a suo carico sulla base della seguente motivazione:

“considerato che le S.U. sent. n. 5398 del 95 hanno statuito che nel conferimento della procura ad litem (…) la certificazione da parte del difensore dell’autografia della sottoscrizione del conferente presuppone che ne sia stata accertata l’identità;

ritenuto, pertanto, che nel caso de quo trattasi di soggetto sedicente, privo di documentazione atta ad identificarlo con conseguente incertezza del soggetto che ha conferito il mandato”.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero deducendo la violazione dell’art. 83 c.p.c. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2 oltre che dell’art. 24 Cost., art. 13 CEDU e art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per aver applicato un orientamento relativo alla procura rilasciata da persona giuridica con firma illeggibile del suo legale rappresentante alla diversa ipotesi di persona fisica le cui generalità sono state riportate sia in seno all’atto del ricorso introduttivo, sia nel provvedimento di espulsione impugnato, sia infine nella procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo del giudizio davanti al giudice di pace. Non rileva il fatto che il soggetto conferente la procura sia “sedicente” e privo di documenti atti ad identificarlo atteso che ex art. 83 c.p.c., comma 3 noon vi è alcun onere in capo al difensore che certifica la sottoscrizione della procura conferita, di verificare i documenti d’identità del conferente.

Il motivo è manifestamente fondato alla luce del seguente orientamento di questa Corte:

“La certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poichè la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sè gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile, ritenendolo carente di valida procura alle liti, il ricorso avverso un decreto di espulsione, per l’asserita impossibilità di identificare con certezza il soggetto che aveva rilasciato la procura, perchè privo di documenti idonei). (Cass.19785 del 2018).

4. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con rinvio della causa al Giudice di Pace di Ragusa che, in persona di diverso giudicante, si atterrà al richiamato principio di diritto e provvederà anche sulle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Giudice di Pace di Ragusa in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472