Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24813 del 03/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32046-2018 proposto da:

C.M.A.K., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza il Ruolo 7326/2017 del TRIBUNALE di ANCONA del 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDREA.

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che il signor C.M.A.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la sua impugnazione avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione territoriale;

che, in difetto di deposito del ricorso notificato entro il termine di 20 giorni dalla notifica, la causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo dal Ministero dell’Interno con controricorso;

considerato che il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1 è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 15 novembre 2018, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma indicata;

ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472