Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24814 del 03/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32047-2018 proposto da:

G.M.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2731/2018 del TRIBUNALE di TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDREA.

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che il signor G.M.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Torino ha rigettato la sua impugnazione avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione territoriale;

che, in difetto di deposito del ricorso notificato entro il termine di 20 giorni dalla notifica, la causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo dal Ministero dell’Interno con controricorso;

considerato che il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1 è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 15 novembre 2018, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma indicata;

ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo, senza doppio contributo risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

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