LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27969-2018 proposto da:
F.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI CASERTA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3264/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI ANTONIO.
RILEVATO
che:
F.I. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 3264/2018, emessa dalla Corte d’appello di Napoli, depositata il 29 giugno 2018, con la quale – in riforma della decisione di prime cure – ha accolto la domanda di protezione sussidiaria proposta dal richiedente, operando, però, l’integrale compensazione delle spese di lite;
l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, sebbene abbia accolto la domanda di protezione sussidiaria proposta dall’istante, abbia nondimeno disposto, peraltro in violazione delle disposizioni succitate, la integrale compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che:
ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite possa essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass., 18/02/2019, n. 4696);
di conseguenza, tali gravi ed eccezionali ragioni – tipiche e non, nel senso suindicato – da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, debbano riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla “natura della controversia”, di per sè inidonea a consentire il necessario controllo (Cass., 25/09/2017, n. 22310);
Rilevato che:
nel caso di specie, la Corte d’appello si è limitata, nella motivazione in punto compensazione delle spese del giudizio, alla laconica locuzione “Spese compensate, attese le peculiarità della controversia”, certamente inidonea – per la sua assoluta genericità, non essendo possibile in alcun modo inferirne le gravi ed eccezionali ragioni (novità assoluta delle questioni trattate, mutamenti giurisprudenziali, o altro) che abbiano indotto il giudice di secondo grado a compensare le spese di lite – a costituire una corretta applicazione della novellata previsione di cui all’art. 92 c.p.c.;
il primo motivo di ricorso si palesa, pertanto, manifestamente fondato;
Ritenuto che:
l’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbito il secondo, con il quale si denuncia la non corretta applicazione del criterio della soccombenza parziale – comporti la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della statuizione sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019