LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15070-2018 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G.9579/2017 del TRIBUNALE di SALERNO emessa il 7/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- M.R., cittadino bengalese, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno, che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure quella di protezione umanitaria.
Con ordinanza depositata il 7 aprile 2018, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’opposizione.
2.- Avverso questo provvedimento ricorre adesso Roland Marshall, svolgendo un motivo di cassazione.
Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorrente censura il provvedimento adducendo “violazione o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 360 c.p.c. (art. 5, comma 6).
“In palese violazione di legge” – così si riscontra -, il giudice del merito non ha operato “alcuna valutazione comparativa degli elementi che concorrevano a determinare una condizione di vulnerabilità legata sia alla vicenda personale del richiedente, sia alle condizioni del suo paese di origine”. “Una compiuta valutazione della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza (totale stato di povertà e indigenza) nella quale si troverebbe a vivere in caso di rimpatrio, integrano i “seri motivi” di carattere umanitario atti a integrare una condizione di vulnerabilità”.
4.- Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato ha rilevato che il “richiedente non ha allegato, neppure per il tramite del proprio difensore, una specifica e personale compromissione dei suoi diritti umani nel Paese di provenienza, limitandosi genericamente a dedurre la necessità di trovare un lavoro che gli consentisse di percepire un reddito sufficiente per mantenere la sua intera famiglia, nonchè l’esistenza di una generalizzata situazione di povertà in Bangladesh”.
A fronte di questa motivazione, lungi dal contestarla, il motivo altro non fa, in realtà, che ripetere nuovamente la richiesta già formulata in sede di merito.
Ciò posto, pare opportuno precisare, inoltre, che, secondo quanto rilevato in particolare dalla pronuncia di Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455, la “valutazione comparativa”, di cui all’istituto della protezione umanitaria, dev’essere condotta non già a mezzo di un raffronto tra la situazione generale – ovvero pure “mediana”, a seguire altra prospettiva di approccio – del Paese di origine e quella del Paese di richiesta accoglienza; bensì, e per entrambi i fronti oggetto di comparazione, con riferimento alla situazione specifica e concreta del richiedente, senza medi indebiti di genericità. E deve essere pur sempre orientata nell’ottica esclusiva (stante il diritto vigente) di una verifica inerente al “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”.
5.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 di cui Euro oltre spese anticipate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-1 Sezione civile, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019