LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10532-2015 proposto da:
M.F., nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante p.t. della M. s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA APUZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO SICIGNANO;
– ricorrente –
contro
FIRE CARS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE COTICELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 846/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato TIZIANA APUZZO, con delega dell’Avvocato FEDERICO SICIGNANO difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato PASQUALE COTICELLI, difensore della controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Napoli, con. sentenza depositata il 18 febbraio 2015 e notificata a mezzo pec il 19 febbraio 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.F. in qualità di legale rappresentante della M. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 748 del 2014, e nei confronti di Fire Cars s.r.l.
1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto dal M. perchè fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita dell’autovettura usata Nissan tg. *****, con condanna della venditrice alla restituzione del prezzo e al risarcimento danni. La vettura, acquistata il 12 novembre 2007, era rimasta in panne a causa di un guasto tecnico in data 18 aprile 2008.
1.2. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, rilevando che l’attore non aveva dato prove che quanto accaduto fosse riconducibile a difetti dell’autovettura, piuttosto che alla normale usura del mezzo.
2. La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il gravame per violazione dell’art. 345 c.p.c., rilevando che l’appellante aveva formulato per la prima volta la domanda di annullamento del contratto, allegando l’errore essenziale ovvero il dolo del venditore, consistito nel dichiarare che la vettura aveva percorso un numero di chilometri significativamente inferiore a quello reale, sostituire il contachilometri e alterare l’anno di immatricolazione della vettura.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre M.F. nella indicata qualità, sulla base di due motivi, ai quali resiste con controricorso Fire Cars srl. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto, formulata ai sensi dell’art. 1490 c.c.. nonchè del D.Lgs. n. 24 del 2002 e della direttiva comunitaria1999/44/CE.
Il ricorrente evidenzia di aver domandato la risoluzione del contratto sin dal giudizio di primo grado, sull’assunto che la vettura non fosse conforme a quella indicata in contratto, poichè aveva manifestato vizi non compatibili con lo stato di usura dichiarato al momento della vendita, e solo in seguito alla costituzione in giudizio della venditrice aveva allegato le circostanze relative al comportamento tenuto dalla predetta, che aveva fatto dichiarazioni mendaci in ordine al numero di chilometri percorsi dalla vettura e alla data di immatricolazione, oltre ad aver alterato il contachilometri. Si trattava di circostanze strumentali anche a dimostrare che la vettura non era conforme a quella pattuita, e pertanto la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di risoluzione, che non era stata rinunciata.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 99,112 e 113 c.p.c. e art. 111 Cost., nonchè omesso esame di un fatto decisivo e si contesta che, nonostante i fatti allegati fossero i medesimi e la domanda di risoluzione fosse stata tenuta ferma, la Corte d’appello ha ritenuto che l’appellante avesse domandato soltanto l’annullamento del contratto.
3. Il primo motivo è fondato e assorbe il rimanente.
3.1. Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio denunciato (ex plurimis, Cass. 21/04/2016, n. 8069), risulta confermato che il ricorrente, già attore e poi- appellante, aveva formulato la domanda di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., per la non conformità del bene venduto con quello pattuito, e che in appello aveva argomentato anche sul dolo e sulla malafede del venditore, introducendo la domanda di annullamento del contratto. Tuttavia, la proposizione della domanda nuova, correttamente ritenuta inammissibile, non comportava il venir meno dell’originaria domanda di risoluzione, sulla quale la Corte territoriale era tenuta a pronunciare.
4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà sulla domanda dell’appellante, e regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019
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